Articolo 621 del codice dell'ordinamento militare

Art. 621. Acquisto dello stato di militare1.E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. 2.Il servizio e' prestato:
a)su base volontaria ((. . .)); b)anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 3.Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:
a)disperso; b)prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento. 4.E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario e' disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 5.Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento. 6.Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalita' con le quali e' prestato il giuramento.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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