Articolo 1227 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1227. Estensione di norme ai fini dell'avanzamento((1.Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a)articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b)articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; c)articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;d)articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ; e)l'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.))2.Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013

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