TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-14, n. 202207821

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-14, n. 202207821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207821
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2022

N. 07821/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11175/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11175 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati N F e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N F in Roma, Via di Grottarossa, 18;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell’esito del giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, per l’anno 2019, comunicato con nota del Ministero – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – prot. n. M_D -OMISSIS-e notificata il 18 giugno 2019, in base al quale il ricorrente è stato giudicato idoneo, ma collocato al posto 12° nella graduatoria di merito;

- della graduatoria di merito, compilata dalla Commissione superiore di avanzamento per l’anno 2019 e approvata dal Ministero della difesa;

- per quanto di ragione, dei giudizi analitici e sintetici di valutazione formulati dalla Commissione;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa ogni altra determinazione della Commissione in ordine ai criteri adottati per le singole valutazioni;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2020, avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché per l’annullamento del dispaccio di promozione al grado di generale di brigata, con decorrenza 1° luglio 2019, n. M_D-OMISSIS-della Direzione generale per il personale militare, notificato al ricorrente soltanto in data 5 agosto 2020, per la parte in cui dispone la promozione con decorrenza 1° luglio 2019, e per il conseguente inserimento nel ruolo dei generali di brigata con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e per il riconoscimento del pregiudizio economico che tale procedura di avanzamento ha determinato a carico del ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente-OMISSIS-ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri per l’anno 2019, comunicato al predetto ufficiale con nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa datata 30 maggio 2019, nonché la graduatoria di merito del suddetto giudizio di avanzamento, nell’ambito del quale il medesimo ricorrente-OMISSIS-alla promozione al grado superiore dal 1° gennaio 2019, riservata ai primi undici graduati.

Il medesimo ricorrente ha precisato di aver poi conseguito-OMISSIS-, per effetto di una promozione aggiuntiva, a seguito della constatazione di una vacanza in organico, ai sensi dell’articolo 1079 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L’ufficiale lamenta di aver subito una ingiusta penalizzazione nella posizione in graduatoria, comportante, a suo carico, la perdita di sei mesi di anzianità nel grado di generale di brigata e delle conseguenti differenze retributive rispetto al trattamento fruito nel grado di colonnello, nonché la collocazione quale ultimo dei generali di brigata promossi nel 2019;
collocazione destinata a incidere sui successivi sviluppi di carriera.

2. Va premesso sin d’ora che il ricorrente ha impugnato con separato giudizio-OMISSIS-, contestando, tuttavia, non già la propria mancata promozione al grado superiore, bensì la posizione assunta nella graduatoria di merito. Secondo la prospettazione della parte, infatti, il raggiungimento, in prima valutazione, del posto n. 29 nella predetta graduatoria avrebbe pregiudicato la possibilità per l’ufficiale di ottenere la promozione al grado di generale di brigata alla terza valutazione, ossia in esito al giudizio di avanzamento per l’anno 2019.

Il predetto giudizio si è concluso con la sentenza di-OMISSIS-, in considerazione della carenza di interesse dell’allora-OMISSIS-ad agire al fine di ottenere non già la promozione, bensì soltanto una migliore collocazione in graduatoria in rapporto ad altri ufficiali parimenti non promossi. È stata, inoltre, rilevata l’inammissibilità del gravame anche a causa della circostanza che, proprio in ragione del tenore delle censure svolte, il ricorrente aveva omesso di notificare il ricorso ad almeno uno degli ufficiali promossi.

3. Nella presente sede, come sopra detto, il ricorrente lamenta invece di non essere stato inserito nel quadro di avanzamento-OMISSIS-

Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali l’ufficiale ha dedotto le censure che si espongono di seguito.

I) Violazione degli articoli 1032, 1058 e 1060 del Codice dell’ordinamento militare, nonché delle disposizioni contenute nel Libro quarto, Titolo VII, Capo I del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo;
illogicità e contraddittorietà manifesta, vizio del procedimento e disparità di trattamento.

Ciò in quanto il punteggio assegnato al ricorrente si rivelerebbe manifestamente inadeguato, non solo (in senso assoluto) se ragguagliato al curriculum dell’ufficiale, ma anche (in senso relativo) se posto a confronto con quello assegnato ai parigrado collocatisi in posizione superiore in graduatoria, e in particolare con il punteggio dei -OMISSIS-). A differenza dei suddetti colleghi, infatti, il ricorrente avrebbe perso inspiegabilmente-OMISSIS-avvenuta nel relativo giudizio di avanzamento per l’anno 2010, nell’ambito del quale l’ufficiale si era collocato in ottava posizione, ossia in una collocazione che, se mantenuta anche in occasione dell’avanzamento al grado di generale di brigata, gli avrebbe assicurato la promozione.

La parte ha, quindi, diffusamente illustrato i profili di c.d. eccesso di potere in senso assoluto, evidenziando i dati in base ai quali la collocazione in graduatoria conseguita risulterebbe ingiustificatamente penalizzante.

II) Violazione delle medesime disposizioni normative richiamate nel primo motivo in relazione all’eccesso di potere per disparità di trattamento.

Al riguardo, la parte ha sostenuto che la Commissione superiore di avanzamento avrebbe sottovalutato i precedenti di carriera del ricorrente ed esaltato invece quelli dei controinteressati-OMISSIS-i quali, pur in possesso di curricula di notevole livello, non avrebbero presentato i medesimi profili di eccellenza riscontrabili nel percorso professionale dell’allora -OMISSIS-.

4. Con -OMISSIS- è stato disposto il deposito, da parte dell’Amministrazione, della documentazione relativa alla posizione del ricorrente e dei controinteressati, nonché di eventuali ulteriori atti o documenti ritenuti utili ai fini del giudizio.

5. La Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha adempiuto all’incombente istruttorio a suo carico.

6. In data 8 ottobre 2020 la parte ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti, con il quale, alla luce della documentazione depositata dall’Amministrazione, ha integrato le censure già proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in particolare quanto al profilo del c.d. eccesso di potere in senso relativo, per disparità di trattamento rispetto ai controinteressati.

L’ufficiale ha, inoltre, impugnato il provvedimento di -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità derivata rispetto agli altri atti impugnati.

Ha, infine, svolto ulteriori argomentazioni volte a comprovare la sussistenza dell’interesse a ricorrere, in considerazione del pregiudizio subito per effetto del ritardo nel conseguimento della promozione.

7. In prossimità dell’udienza pubblica del 16 giugno 2021, il ricorrente ha depositato ulteriori documenti e una memoria.

L’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa, ha depositato anch’essa una memoria, corredata da tabelle di comparazione tra il ricorrente e i controinteressati, in relazione ad alcuni elementi di valutazione utili ai fini del giudizio di avanzamento.

Il ricorrente ha, poi, replicato alle produzioni avversarie.

8. Con ordinanza n. 8131 dell’8 luglio 2021, questa Sezione ha disposto, a carico del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ravvisabili nei concorrenti classificati nella graduatoria di merito quali vincitori del concorso per -OMISSIS-.

Ha, inoltre, ordinato, a carico della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, il deposito della graduatoria impugnata, del conseguente provvedimento di formazione del quadro di avanzamento per l’anno 2019, del provvedimento con il quale è stata successivamente disposta la promozione del ricorrente, nonché degli eventuali ulteriori atti di cui all’art. 46, comma 3, cod. proc. amm.

9. Entrambe le parti hanno adempiuto agli incombenti posti a loro carico.

10. In prossimità dell’udienza pubblica, il Ministero della difesa ha depositato una memoria, con la quale ha riproposto le difese già articolate, allegando però nuove tabelle di comparazione tra il ricorrente e i controinteressati.

La parte ricorrente ha depositato una memoria di replica.

11. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve esaminare anzitutto le eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale, la quale ha sostenuto che il ricorrente non avrebbe interesse al ricorso, in quanto l’ufficiale ha successivamente ottenuto l’avanzamento al grado di generale di brigata e, inoltre, non sarebbe danneggiato ai fini dei successivi sviluppi di carriera dal posizionamento in graduatoria quale ultimo dei promossi per l’anno 2019.

1.1. Il Collegio non concorda con tale prospettazione, dovendosi rilevare che il ricorrente ha subito un concreto pregiudizio per effetto della collocazione nella graduatoria generale al 12° posto.

L’allora-OMISSIS-non è stato, infatti, inizialmente inserito nel quadro di avanzamento e promosso con effetto dal 1° gennaio 2019, al pari degli originari vincitori, ma ha beneficiato di una c.d. promozione aggiuntiva, ai sensi dell’articolo 1079 cod. ord. mil., rivestendo il grado soltanto dal 1° luglio 2019.

Ciò ha comportato la perdita di sei mesi di anzianità nel grado di generale di brigata rispetto ai parigrado promossi per il 2019 e, conseguentemente, ha determinato anche la mancata corresponsione, per il medesimo periodo, del trattamento retributivo relativo al grado superiore.

1.2. Da tali elementi emerge un effettivo interesse del ricorrente a ottenere una migliore collocazione in graduatoria, posto che da un eventuale posizionamento più favorevole alla parte deriverebbe la datazione della promozione al 1° gennaio 2019 invece che al 1° luglio 2019.

1.3. L’eccezione va quindi rigettata.

2. Ciò posto, prima di esaminare nel merito le censure proposte dal ricorrente, il Collegio ritiene utile riepilogare il quadro normativo e di principi nel quale si colloca la controversia.

2.1. Occorre anzitutto ricordare che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è disciplinato dagli articoli 1057-1060 del Codice dell’ordinamento militare, nonché dagli articoli 700-711 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Le suddette disposizioni stabiliscono che la valutazione della Commissione di avanzamento si appunta sui profili indicati all’articolo 1058, comma 5, cod. ord. mil. e specificati dalle corrispondenti norme regolamentari, ossia: a) qualità morali, di carattere e fisiche (articolo 704 reg. ord. mil.);
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti ai fini dell’avanzamento, al servizio presso reparti o in imbarco (articoli 705 e 706 reg. ord. mil.);
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (articolo 707 reg. ord. mil.);
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione (articolo 708 reg. ord. mil.).

2.2. Quanto ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, oramai costituenti jus receptum , deve ricordarsi anzitutto che “ il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, giacché il punteggio numerico condensa, veicola ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa: si vedano, sul punto, il disposto degli articoli 1030, comma 2 e 1057, commi 3 e 4, cod.ord.mil., nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4506 del 2016 e n. 482 del 2017;
C.g.a., n. 15 del 2012 e n. 326 del 2012)
” (Cons. Stato, Sez. IV. 16 gennaio 2020, n. 393).

Con riguardo alla natura del giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento, si è poi evidenziato che questo è caratterizzato da due aspetti: “ per un verso, la mancanza della comparazione fra gli scrutinandi, sostituita dalla valutazione in assoluto per ciascuno di essi, di modo che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli: non si tratta, infatti, di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado;
per altro verso, la natura sintetica, frutto di una valutazione complessiva, del giudizio sull’idoneità all’avanzamento, giudizio nel quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, di modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo
” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).

Si è, inoltre, rimarcato che “ le valutazioni compiute dalla Commissioni Superiori di Avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da una amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica del titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (cfr. Cons. Stato, IV, 19-3-2001, n. 1617;
16-10-2002, n.5688;
4-2-2003, n.556;
2-4-2004, n. 1827);
specificandosi, altresì, che tale ponderazione va effettuata in via di astrazione e di sintesi, non condizionata dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali ( cfr. Cons. stato, IV, 20-12-2002, n. 7241;
30-7-2002, n. 4074). Invero, l’attività valutativa è precipuamente caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei valutandi, riscontrandosi in essa l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di una discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. cons. Stato, IV, 18-12-2006, n.7610;
7-12-2004, n.8207;
25-5-2010, n. 3709)
” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146).

Posto, quindi, che la valutazione della Commissione involge complesse valutazioni che attengono all’apprezzamento di merito, il relativo giudizio non è sindacabile in sede giurisdizionale, “ se non nei limiti dello sconfinamento macroscopico nei vizi, sintomatici dell’eccesso di potere, dell’incoerenza, dell’illogicità, del travalicamento della funzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6668, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).

Ancora più specificamente, la giurisprudenza ha enucleato due profili di scrutinio del giudizio della Commissione, ossia il c.d. eccesso di potere in senso assoluto, il quale “ è (...) circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi ”, e il c.d. eccesso di potere in senso relativo, “ rilevabile solo se il giudice amministrativo nell’esaminare le varie posizioni dei parigrado valutati -senza effettuare una comparazione tra le stesse e ricercando la coerenza generale delle valutazioni contestualmente espresse in rapporto ad elementi oggettivi di giudizio- accerti il mancato rispetto della logica del metodo di valutazione e la violazione della regola dell’uniformità di giudizio ” (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2115). Si è, peraltro, precisato che “ Nell’uno come nell’altro caso (...) l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) devono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere “palesamente ed immediatamente” evidente l’inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l’abnormità (che può essere predicata, in particolare, quando l’interessato occupi posizioni di graduatoria prossime a quelle degli ufficiali parigrado con punteggio tale da consentire l’iscrizione nel quadro di avanzamento e meritevoli di conseguire il grado superiore in misura non superiore all’interessato) ” (così ancora Cons. Stato, n. 2115 del 2021, cit.).

3. Premessa la cornice normativa e di principi sopra delineata, il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento, per le ragioni che si espongono di seguito.

4. Rileva anzitutto il Collegio che la valutazione del ricorrente risulta affetta da un manifesto errore di fatto, che emerge ictu oculi dalla lettura delle schede di valutazione redatte sul conto dell’allora-OMISSIS-dai componenti della Commissione superiore di avanzamento;
errore censurato dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti.

4.1. In tutte e sei le schede relative al ricorrente, una per ciascun componente della Commissione, si afferma infatti che all’ufficiale “ (...) -OMISSIS- ” (v. il verbale della Commissione depositato dall’Amministrazione resistente il 22 luglio 2021, alle pp. 33, 41, 49, 57, 65 e 73).

Lo stato di servizio del medesimo ufficiale riporta, tuttavia – -OMISSIS-(alle pp. 9 s., 11, 40 s., 42 s. e 46 dello stato di servizio, depositato dall’Amministrazione resistente il 22 luglio 2022), e non quattro.

Sul punto, nessuna spiegazione è stata fornita dall’Amministrazione, la quale nulla ha dedotto al riguardo.

4.2. È ben vero che questa Sezione ha già avuto modo di affermare ripetutamente che il numero degli encomi e degli elogi riportati non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente a determinare la preminenza di uno scrutinando rispetto a un altro, dato che tali titoli non hanno un valore decisivo, dovendo essere apprezzati non sotto il profilo meramente quantitativo, ma con particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso, nell’ambito di una valutazione globale delle capacità mostrate dall’ufficiale lungo l’intero arco della carriera (cfr., per tutte, TAR Lazio, Sez. I Bis, 1° febbraio 2021, n. 1305);
tuttavia, la circostanza che la Commissione abbia omesso di prendere in considerazione una di tali ricompense determina di per sé un vizio del giudizio reso dal medesimo Organo.

Al riguardo, occorre tenere presente che la Commissione è tenuta a esaminare gli encomi e gli elogi, “ con particolare riguardo alle relative motivazioni ” (cfr. articolo 705, comma 1, reg. ord. mil.), e che, conseguentemente, la mancata valutazione di un encomio comporta anche che la medesima Commissione non abbia specificamente considerato neppure le ragioni per le quali il medesimo è stato conferito.

D’altro canto, il ricorrente ha evidenziato che la dicitura relativa al numero di encomi ed elogi risulta uguale a quella riportata nel verbale della Commissione superiore di avanzamento per l’anno 2017;
sarebbe stata omessa, pertanto, la considerazione dell’ultimo encomio, ricevuto dal ricorrente in data 11 dicembre 2017.

In questi termini, l’omissione risulta particolarmente rilevante, sia perché l’encomio omesso risulta essere stato conseguito dal ricorrente proprio nel grado posseduto di colonnello, e quindi avrebbe dovuto essere tenuto in particolare considerazione ai fini dell’avanzamento al grado superiore, ai sensi dell’articolo 705, comma 1, reg. ord. mil. (quest’ultima disposizione prescrive, infatti, “ La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito (...) ”), sia anche perché le motivazioni dell’encomio appaiono significative, in quanto riferite all’attività di direzione e coordinamento di una complessa e prolungata attività d’indagine volta a far luce su un grave delitto, assurto a fatto di cronaca.

4.3. L’errore di fatto nel quale è incorsa la Commissione sul punto è da ritenere di per sé rilevante e idoneo a infirmare gli esiti della valutazione, tenuto conto della circostanza che i punteggi dei valutati differiscono spesso di pochi centesimi, per cui la collocazione in graduatoria dei candidati risente anche di minime variazioni di punteggio. In particolare, il ricorrente, avendo conseguito il punteggio di 28,77, si colloca soltanto a 2 centesimi di distanza dall’undicesimo candidato in graduatoria, che ha ottenuto 28,79 punti.

5. Peraltro, in aggiunta rispetto alla fondatezza della censura ora scrutinata, il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze con le quali il ricorrente mira a evidenziare la complessiva inattendibilità del giudizio della Commissione, in quanto espressione di una valutazione non rispondente al percorso di carriera dell’ufficiale (eccesso di potere in senso assoluto) e non coerente, quanto al metro di giudizio applicato, rispetto a quella resa nei confronti di altri candidati (eccesso di potere in senso relativo).

6. Per ciò che attiene al primo profilo, il Collegio rileva che, dall’esame complessivo della documentazione relativa alla carriera del ricorrente, emerge l’elevata professionalità dell’ufficiale, il quale, oltre a vantare un curriculum di studi di notevole spessore, ha svolto un percorso di carriera in costante ascesa, ricoprendo ruoli di particolare responsabilità e delicatezza e, inoltre, molto diversificati tra loro, con un rendimento attestatosi da molti anni a livelli stabilmente apicali, tanto che l’ufficiale si è presentato alla valutazione per il grado di generale di brigata nello svolgimento di un incarico (-OMISSIS-.

6.1. In particolare, sulla base degli elementi di valutazione indicati dagli articoli 704 ss. reg. ord. mil., si rileva quanto segue:

a) quanto alle qualità morali, di carattere e fisiche (art. 704 reg. ord. mil.), il ricorrente: ha seguito, nella valutazione caratteristica, un percorso in crescendo, riportando dal 1993 in poi sempre stabilmente la qualifica finale di eccellente, frequentemente arricchita da ulteriori espressioni elogiative, particolarmente nei periodi di carriera più recenti;
ha, inoltre, ottenuto il riconoscimento costante di eccellenti qualità fisiche;
ha conseguito – come sopra detto – 1 encomio solenne, 5 encomi semplici e 1 elogio, riconoscimenti tributati anche per azioni di contrasto alla criminalità organizzata e di coordinamento di indagini giudiziarie;

b) quanto alle benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche (articoli 705 e 706 reg. ord. mil.), l’allora -OMISSIS-: ha ricoperto incarichi variegati e di elevato profilo, quale quello di -OMISSIS-, con impiego quindi in “area sensibile”;
ha retto per quasi cinque anni il -OMISSIS-;

c) con riguardo alle doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (articolo 707 reg. ord. mil.), si segnala, in particolare, che l’ufficiale, oltre ad aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode, è in possesso anche di una laurea di primo livello e di una laurea specialistica in scienze della sicurezza, nonché di quattro master e di un corso di perfezionamento universitario;
si è inoltre classificato ai primi posti nei corsi fondamentali (8° su 55 nella graduatoria finale che comprende sia l’Accademia che la Scuola d’Applicazione e 10° su 107 al Corso d’Istituto) e nei corsi frequentati da colonnello (1° su 66 nel Corso di cooperazione civile-militare e 1° su 14 nel Corso di aggiornamento per consiglieri giuridici nelle forze armate), e ha -OMISSIS-;

d) quanto all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione (articolo 708 reg. ord. mil.), il ricorrente ha svolto una carriera molto variegata, ricoprendo incarichi diversificati tra loro e in aree territoriali dislocate su tutto il territorio nazionale, e al momento della valutazione già ricopriva un incarico per il quale è richiesto il grado di generale di brigata.

6.2. Alla luce di quanto illustrato, il Collegio ravvisa elementi oggettivi utili per affermare che il ricorrente ben si presti a essere qualificato come un ufficiale esemplare, tenuto conto dei precedenti di carriera costantemente ottimi, esenti, peraltro, da qualsiasi menda, nonché dell’ampia esperienza maturata anche nel grado e delle elevate doti culturali possedute. Emerge, infatti, ictu oculi dalla documentazione caratteristica un livello talmente elevato del profilo dell’ufficiale da far risaltare con immediata evidenza l’oggettiva inadeguatezza del punteggio assegnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4110;
TAR Lazio, Sez. I Bis, 22 marzo 2021, n. 3431).

6.3. Tale conclusione non risulta infirmata dalle circostanze evidenziate dall’Amministrazione, ossia che l’ufficiale: (i) non avrebbe riportato risultati di assoluta eccezionalità nelle attività di formazione svolte nella prima parte della carriera;
(ii) nella valutazione caratteristica avrebbe riportato diverse volte le attribuzioni non apicali di “nella media” e “superiore alla media”;
(iii) in numerose schede valutative, pur conclusesi con l’attribuzione della massima qualifica di “eccellente”, non avrebbe ottenuto le più elevate aggettivazioni interne possibili;
(iv) avrebbe fatto registrare diverse flessioni di rendimento, evincibili anche dall’oscillazione delle espressioni elogiative aggiuntive alla qualifica finale.

6.3.1. Quanto ai primi tre profili, deve rilevarsi anzitutto che le posizioni conseguite dal ricorrente nelle attività di formazione iniziali (8° su 51 in Accademia;
8° su 55 nel quadriennio Accademia e Scuola applicazione e 10° su 107 al Corso d’istituto) sono obiettivamente di tutto rilievo (sono del resto più lusinghiere rispetto ai risultati dei controinteressati, come si vedrà più oltre) e sono state seguite dai risultati ottenuti dal ricorrente all’ISSMI e nei corsi frequentati in tempi più recenti, ove il militare ha sempre primeggiato.

D’altro canto, le qualifiche non apicali risalgono soltanto nei gradi iniziali della carriera, mentre successivamente, ormai da moltissimi anni, il ricorrente si è attestato su livelli di eccellenza. L’Amministrazione non chiarisce, poi, in quali documenti caratteristici sarebbero presenti aggettivazioni interne non apicali, ma è presumibile che si riferisca ancora a documenti caratteristici relativi all’inizio della carriera, atteso che, dopo le prime valutazioni di “eccellente”, il ricorrente ha ottenuto sempre ulteriori espressioni elogiative in aggiunta al predetto giudizio di eccellenza.

Al riguardo, la Sezione ha già avuto modo di affermare che il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è riscontrabile anche a fronte di qualifiche finali non apicali, ma risalenti all’inizio della carriera, laddove si sia in presenza di una documentazione caratteristica che “ seppur non connotata da iniziale apicalità, delinea una tendenza di carriera progressivamente crescente, con rendimento in costante evoluzione ” (TAR Lazio, Sez. I Bis, 22 marzo 2021, n. 3431).

Deve ancora aggiungersi che la posizione nei corsi di formazione iniziale, come anche la documentazione caratteristica relativa alle fasi iniziali della carriera, sono state già valutate in occasione del precedente avanzamento al grado di colonnello, nel quale il ricorrente si è collocato tra i primi promossi. Si tratta, quindi, di elementi che la stessa Amministrazione ha mostrato di ritenere ampiamente controbilanciati dai profili di eccellenza già allora emergenti dal curriculum del ricorrente, come detto arricchitosi successivamente.

6.3.2. Quanto alla variazione delle espressioni elogiative aggiuntive rispetto al giudizio di eccellente, deve rilevarsi che tali espressioni costituiscono mere sfumature volte ad arricchire la valutazione.

Ne consegue che, a fronte di un giudizio di “eccellente” con l’aggiunta di ulteriori elogi, l’eventuale modificazione di un aggettivo non consente di evincere, di per sé, una flessione di rendimento.

6.4. Nei termini ora illustrati, le censure di eccesso di potere in senso assoluto contenute nel ricorso risultano, perciò, meritevoli di accoglimento.

7. Quanto alle censure di eccesso di potere in senso relativo, il Collegio ritiene che dalla documentazione versata in atti emerga effettivamente l’applicazione, nei confronti dell’allora -OMISSIS-, di un metro di valutazione diverso rispetto a quello adottato rispetto ai colleghi -OMISSIS-.

7.1. Anzitutto, non assume alcun rilievo la circostanza, sottolineata dall’Amministrazione, che i predetti controinteressati precedessero l’allora-OMISSIS-nella graduatoria per l’avanzamento al grado di generale di brigata per il 2018, non impugnata dal ricorrente.

Al riguardo, è sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte nella richiamata sentenza n. 12500 del 2021, con la quale questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo ricorrente avverso gli esiti dell’avanzamento al grado di generale di brigata per il 2017, in considerazione dell’autonomia che caratterizza ciascun giudizio di avanzamento.

La parte non aveva, pertanto, l’onere di impugnare gli esiti del giudizio di avanzamento per il 2018.

7.2. Deve, semmai, rilevarsi che i controinteressati precedevano il ricorrente nella graduatoria dell’avanzamento al grado di colonnello e che, in occasione della promozione al grado di generale di brigata, i medesimi hanno mantenuto le posizioni occupate, mentre il ricorrente, che era in ottava posizione al momento della promozione al grado di colonnello, è scivolato al 12° posto. E ciò nonostante l’assenza di mende e il significativo arricchimento del curriculum riportato dall’ufficiale proprio nel grado di colonnello, in misura che non appare inferiore rispetto ai colleghi ora indicati.

Negli ultimi anni, infatti, il ricorrente ha ottenuto un ulteriore encomio (come sopra detto, non considerato dalla Commissione superiore di avanzamento) per attività di coordinamento di indagini giudiziarie, ha conseguito un master universitario di secondo livello, ha frequentato due importanti corsi, collocandosi al primo posto della relativa graduatoria, ha ottenuto la certificazione di un ottimo livello di conoscenza della lingua spagnola, ha ricoperto importanti incarichi e, da ultimo, un incarico per il quale è richiesto il grado superiore. Quest’ultima circostanza, di particolare rilievo, non è riscontrabile per nessuno dei controinteressati considerati.

7.3. Deve, poi, rilevarsi che il ricorrente, tra l’altro:

- ha ottenuto valutazioni non apicali soltanto nella fase iniziale della carriera, nel grado di tenente, e con riferimento a un numero di mesi inferiore rispetto a tutti e tre in controinteressati, i quali hanno riportato flessioni di rendimento anche in gradi superiori a quello di tenente;

- ha riportato espressioni elogiative aggiuntive rispetto al giudizio di “eccellente” per un periodo complessivamente maggiore rispetto a tutti e tre i controinteressati;

- ha un numero nettamente superiore di encomi ed elogi rispetto a tutti e tre controinteressati ed è l’unico ad aver ottenuto un encomio solenne;

- ha ricoperto “ incarichi validi ai fini dei periodi di comando ” (articolo 706, comma 1, reg. ord. mil.), tra i quali rientra anche l’impiego presso il ROS nel grado di capitano (ai sensi dell’articolo 1227, comma 2, cod. ord. mil. e, in precedenza, dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443), per un periodo complessivamente superiore rispetto ai controinteressati ed è l’unico a poter vantare di aver assunto due incarichi per i quali è richiesto il grado di colonello o di generale di brigata, oppure unicamente di generale di brigata;

- ha ottenuto un migliore posizionamento rispetto a tutti e tre i controinteressati in tutti i corsi fondamentali (Accademia, quadriennio Accademia e Scuola applicazione, -OMISSIS-);

- ha un numero superiore o uguale di titoli accademici rispetto ai controinteressati e un posizionamento superiore o uguale al corso ISSMI (o corso equivalente), ma è l’unico ad annoverare quattro pubblicazioni trascritte a matricola (nessuno dei controinteressati può vantarne alcuna) e numerose attività di docenza.

A fronte di tali dati, non si rinvengono le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito una posizione di preminenza ai controinteressati rispetto al ricorrente.

7.4. Emerge, in definitiva, quella disparità nell’applicazione dei parametri valutativi che fa emergere il vizio di eccesso di potere in senso relativo, evidenziando come il giudizio espresso non risulti rispondente alla finalità di individuare i migliori profili professionali ai fini della promozione.

8. Conclusivamente, il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, nei sensi sopra illustrati. Per l’effetto, deve essere annullato il giudizio emesso dalla Commissione superiore di avanzamento nei confronti del ricorrente, in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2019.

Il Ministero della difesa procederà a rimettere nuovamente alla Commissione di avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione, tenendo conto del contenuto della presente sentenza. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi