Articolo 1048 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1048. Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti1.Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice.2.Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento puo' essere sentito, altresi', se e' ritenuto necessario dal Ministro della difesa.3.La commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' alla nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1004.