Articolo 1048 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1048. Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti1.Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice.2.Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento puo' essere sentito, altresi', se e' ritenuto necessario dal Ministro della difesa.3.La commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' alla nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1004.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi