Articolo 1399 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1399. Procedure per infliggere la consegna di rigore1.Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.2.Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a)contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;b)esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;c)eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;d)intervento del militare difensore.3.Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi e' accordo tra i componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza.4.I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.5.Il parere e' reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.6.Il parere non e' vincolante.7.Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione e' comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.8.Quando previsto, la comunicazione e' effettuata anche per iscritto.9.Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalita' dei componenti della commissione e del militare difensore.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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