Articolo 930 del codice dell'ordinamento militare
Art. 930. Transito nell'impiego civile1.Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
((1-ter.La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.
1-quater.Il transito e' precluso nei seguenti casi:
a)perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;
b)perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
c)perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.
1-quinquies.Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.))((1-sexies.Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, puo' presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalita' e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.))
((1-ter.La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.
1-quater.Il transito e' precluso nei seguenti casi:
a)perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;
b)perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
c)perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.
1-quinquies.Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.))((1-sexies.Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, puo' presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalita' e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.))
2. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-06-29, n. 202400468Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10 d.p.r. n. 917/1986·
- art. 15 d.p.r. n. 52/2009·
- aspettativa ordinaria·
- aspettativa per infermità·
- aspettativa speciale·
- compensazione delle spese di lite·
- deducibilità fiscale·
- dipendenza da causa di servizio·
- giurisprudenza amministrativa·
- non idoneità al servizio·
- recupero crediti·
- riduzione delle retribuzioni·
- ripetizione delle somme indebitamente percepite·
- transito nei ruoli civili
3. TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2024-05-28, n. 202400707Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 3 Legge 241/1990·
- bilanciamento interessi pubblici e privati·
- compensazione spese di lite·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- oscuramento dati personali·
- transito personale militare a ruoli civili·
- tutela della privacy·
- violazione art. 930 D.lgs. n. 66/2010·
- violazione circolare Ministero della Difesa·
- violazione Decreto Interministeriale 18 aprile 2002
4. TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-09-20, n. 202403141Provvedimento:Leggi di più...- art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- assegnazione della sede di servizio·
- carenza d'istruttoria e motivazione·
- compensazione delle spese·
- criteri di determinazione della sede di prima assegnazione·
- discrezionalità amministrativa·
- equilibrio tra esigenze di servizio e tutela dei diritti del militare·
- illogicità e irragionevolezza·
- principio di sanatoria dei vizi formali·
- sostituzione del personale militare con personale civile·
- transito in soprannumero·
- valutazione di idoneità al servizio militare·
- violazione delle garanzie procedurali
5. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400014Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 della l. 241/1990·
- Commissione Medica Interforze·
- compensazione delle spese·
- direttiva tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità·
- discrezionalità tecnica·
- eccesso di potere·
- non idoneità al servizio militare·
- pattern di Brugada·
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- valutazione medica