Articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1079. Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali1.Se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unita'.2.Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta e' inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.3.Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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