Articolo 306 del codice dell'ordinamento militare

Art. 306. Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa1.Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2.((Ogni due anni, entro il mese di marzo,)) il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano ((...)) di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del conduttore ((non proprietario di altra abitazione nella provincia)), del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalita' della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ((...)). I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3.Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa ((...)), con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
3-bis.Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non piu' utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, e' ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita.
4.Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo' avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio.
4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza e sulla efficacia della gestione.
5.Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilita' del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.
Entrata in vigore il 31 maggio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi