Articolo 933 del codice dell'ordinamento militare

Art. 933. Cessazione a domanda1.Il militare non puo' di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2.L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, puo' concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali e' vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3.Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4.L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
5.Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, e' collocato nella riserva.
6.Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell'eta' e della categoria di appartenenza.
7.Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l'amministrazione ha facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facolta' per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo puo' essere disposto per congruo periodo di tempo.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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