Articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1801. Scatti per invalidita' di servizio1.Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a)2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;b)1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria.
Nota all'art. 1801:
- Per la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 si vedano le note all'art. 713.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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