Articolo 1492 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1492. Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale1.Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare. ((2.Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.))