Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-28, n. 201908124
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Pubblicato il 28/11/2019
N. 08124/2019REG.PROV.COLL.
N. 06939/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6939 del 2018, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G T, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte delle Gioie n. 24;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , n. 1202 del 1° febbraio 2018, resa tra le parti, concernente il giudizio di avanzamento al grado di colonnello dell’Esercito per l’anno 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor G T;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per il Ministero appellante, l’avvocato dello Stato Angelo Vitale e, per l’appellato, l’avvocato R M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor G T, tenente colonello dell’Esercito, ha impugnato dinanzi al T per il Lazio, sede di Roma, il provvedimento con cui, pur essendo risultato idoneo nel giudizio di avanzamento al grado superiore di colonnello per il 2012, è stato collocato alla 142° posto della graduatoria di merito, con punteggio 25,14, e quindi in posizione non utile ai fini della promozione prevista per i primi ventisei ufficiali in graduatoria.
2. In particolare, il tenente colonnello T ha contestato l’esito del giudizio di avanzamento con riferimento a tre ufficiali utilmente collocati in graduatoria, rispetto ai quali ha sostenuto di possedere maggiori titoli (tenenti colonnelli: G, punteggio 26,45 14°posto - G, punteggio 26,44 15° posto - P, punteggio 26,43 17° posto).
3. A seguito del deposito della documentazione richiesta con un incombente istruttorio disposto dallo stesso Tribunale per l’acquisizione di copia del verbale della Commissione di avanzamento per il 2012 ed il 2011, delle schede di valutazione relative al ricorrente ed ai tre controinteressati e dello stato di servizio e del libretto personale del ricorrente e dei controinteressati, il signor T ha poi proposto motivi aggiunti.
4. Il T del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che diversi profili del curriculum del tenente colonnello T non erano stati adeguatamente considerati in relazione a quanto invece valutato dalla Commissione di avanzamento per i tre ufficiali G, G e P.
5. Contro la predetta sentenza ha quindi proposto appello il Ministero della Difesa sulla base dei seguenti motivi di censura.
5.1. Preliminarmente, parte appellante sottolinea come il giudizio di avanzamento degli ufficiali costituisca un unico complesso giudizio di merito assoluto il cui esito è rappresentato da un apprezzamento di per sé non sindacabile e soggetto al giudizio di legittimità in limiti assai ristretti, ossia solo quando il suo esercizio appaia con evidenza viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti. In questo senso, il Ministero richiama le sentenza del Consiglio di Stato n. 226 e n. 227 del 17 gennaio 2018.
5.2. L’Amministrazione appellante evidenzia poi che non sussisterebbero i vizi di eccesso di potere in senso relativo rilevati dal T con riferimento alla valutazione degli altri tre ufficiali (G, G, P).
5.2.1. Dall’esame della documentazione caratteristica emergerebbe in particolare che:
- 9 schede valutative (di seguito S.V.) si sarebbero concluse con giudizio di “Superiore alla Media” per 70 mesi da ufficiale subalterno;
- 1 S.V. conclusa con giudizio di “Superiore alla Media” per 5 mesi nel grado di capitano.
In sostanza, il tenente colonello T evidenzierebbe un numero alto di qualifiche non apicali (addirittura 10) rispetto ai controinteressati (che ne riportano 2 o al massimo 3) e, in tale contesto, particolare rilievo assumerebbe il “Superiore alla Media” nel grado di capitano, nell’incarico di comandante di compagnia (contro la costante eccellenza dei parigrado).
5.2.2. Con riguardo alle aggettivazioni interne si riscontrerebbero poi nel grado numerosissime voci non apicali e, soprattutto, nelle due schede valutative precedenti alla valutazione in esame, il tenente colonello T ha riportato voci di secondo livello nell’ambito relativo alla “Predisposizione al Comando” (in particolare: S.V. n. 60 riportante 8 voci non apicali e 1 voce di 3° livello;S.V. n. 61 riportante 14 voci non apicali e addirittura 5 voci di 3° livello;S.V. n. 62 riportante 19 voci non apicali;S.V. n. 63 riportante 19 voci non apicali;S.V. n. 64 riportante 19 voci non apicali;S.V. n. 66 riportante 20 voci non apicali;R.I. n. 67 riportante 1 voce non apicale in “capacità di lavorare in gruppo”;S.V. n. 69 riportante 1 voce non apicale in “capacità di lavorare in gruppo”. Nelle 2 schede valutative immediatamente precedenti al giudizio contestato: S.V. n. 70 riportante 4 voci di secondo livello, tra cui quelle riguardanti “predisposizione al comando” e “gestione del personale”;S.V. n. 71 riportante 4 voci di secondo livello tra cui quelle riguardanti “predisposizione al comando” e “gestione del personale”).
5.2.3. In relazione ai giudizi finali, l’Amministrazione evidenzia che il tenente colonello T, pur ottenendo sempre una qualifica “Eccellente” nel grado, non ha riportato espressioni elogiative in quasi tutte le S.V. e R.I. (assenza di espressioni elogiative in 7 documenti su 10), voci, queste, volte a differenziare e qualificare il giudizio apicale di eccellente.
5.2.4. Con riguardo, invece, all’asserita superiorità del curriculum rispetto a quello dei controinteressati chiamati in causa, il Ministero evidenzia che il tenente colonnello G, rispetto al tenete colonnello T, poteva vantare nella documentazione caratteristica:
- solo 3 documenti con valutazione “Superiore alla Media” e tutti nel grado di Ufficiale Subalterno;
- anche nel grado la documentazione risulta di livello superiore. Il G infatti, nel grado, riporta, sempre, espressioni elogiative finali ed un migliore livello di aggettivazioni interne;
- con riguardo alle benemerenze, a differenza di T, che può vantare solo 1 Elogio nel 1999 (e, pertanto, nel grado di Capitano) e la Medaglia di Bronzo di lungo comando, G può vantare:
- 1 Encomio Semplice (nel grado oggetto di giudizio);
- 2 Elogi (nel grado oggetto di giudizio);
- nell’ambito relativo agli studi vanta un “Master in studi internazionali” e nella lingua certificata, l’inglese, possiede il 2° livello (rispetto invece al solo 1° livello vantato dal T);
- con riguardo agli incarichi infine a differenza del ricorrente che ha ricoperto esclusivamente, nel grado, incarichi da “Ufficiale addetto”, il G può vantare ben 65 mesi di incarico di “Capo Sezione” presso Enti Interforze (Stato Maggiore della Difesa e Direzione Generale per il Personale Militare).
Il tenente colonnello G poteva vantare nella documentazione caratteristica:
- solo 2 documenti con valutazione “Superiore alla Media” e tutti nel grado di Ufficiale Subalterno;
- anche nel grado la documentazione risulta di livello superiore. Al G infatti, nel grado, sono state tributate in 9 documenti su 12 espressioni elogiative finali;
- con riguardo alle benemerenze, a differenza del T, che poteva vantare solo 1 Elogio nel 1999 (e, pertanto, nel grado di Capitano) e la Medaglia di Bronzo di lungo comando, G poteva vantare la Media di Bronzo di lungo comando;
- 4 Elogi (uno nel grado di Capitano e 3 nel grado di Ten. Col., grado oggetto di giudizio);
- con riguardo agli incarichi, poteva vantare ben 144 mesi di comando (ben 119 da Ufficiale Subalterno e 25 nel grado di Capitano).
Il tenente colonnello P poteva vantare nella documentazione caratteristica:
- solo 3 documenti con valutazione “Superiore alla Media” e tutti nel grado di Ufficiale Subalterno;
- anche nel grado la documentazione risulta di livello superiore. Al P infatti, nel grado, sono state tributate in 8 documenti su 10 espressioni elogiative finali nonché, nei 3 documenti precedenti il giudizio d’avanzamento, tutte voci apicali;
- con riguardo alle benemerenze, a differenza del T, che poteva vantare solo 1 Elogio nel 1999 (e, pertanto, nel grado di Capitano) e la Medaglia di Bronzo di lungo comando, P può vantare:
- 1 Encomio Semplice (nel grado oggetto di giudizio);
- Elogi (tutti nei gradi di Ufficiale Superiore ovvero 1 nel grado di Maggiore e 3 nel grado di Ten. Col., oggetto di giudizio);
- con riguardo agli incarichi, a differenza del ricorrente che, nel grado, ha ricoperto esclusivamente incarichi da “Ufficiale addetto”, il P può vantare ben 95 mesi di incarico di “Capo Sezione”.
5.2.5. In ordine alle “Qualità fisiche morali e di carattere” e le “Qualità intellettuali e di cultura”, prevarrebbero poi quanto a documentazione caratteristica e a benemerenze (non solo nel numero ma anche nell’essere distribuite nell’arco di tutta la carriera) i tre ufficiali controinteressati.
5.2.6. In particolare, molte delle onorificenze elencate dal T risulterebbero essere riconoscimenti “commemorativi” o per “anzianità” di servizio/comando. Sarebbero, infatti, onorificenze concesse a titolo “celebrativo” in virtù della partecipazione a Missioni di Pace (partecipazione che viene già considerata dalla Commissione d’avanzamento nell’ambito relativo agli incarichi espletati dall’interessato nel corso della carriera), ovvero concesse in relazione agli anni di servizio e/o di comando e, pertanto, non in virtù di una specifica azione di merito personale ma con una sorta di automatismo e parimenti possedute anche dai controinteressati. Relativamente alla motivazione del punteggio dato alle qualità morali e di carattere, la Commissione avrebbe tenuto conto delle motivazioni poste alla base delle benemerenze, se non altro nella considerazione che tutti i controinteressati hanno ottenuto le citate benemerenze lungo tutto la carriera, ricoprendo gradi ed incarichi differenti (contro l’unico elogio ottenuto dal signor T nel grado di Capitano).
5.2.7. Con riguardo, invece, al possesso da parte del ricorrente dei brevetti civili, il Ministero appellante richiama quanto statuito dall’art. 707 del DPR n. 90/2010 laddove prevede che “ La personalità intellettuale e culturale dell’ufficia1e deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione ”.
5.2.8. In ordine alle “Qualità professionali” possedute dall’appellato e, in particolare, alle affermazioni relative alle “ doti di preparazione sicuramente superiore ai colleghi ” il Ministero evidenzia che il G e il P, nel grado, a differenza del T, vantano lunghi periodi di incarico di “Capo Sezione”, il primo addirittura in ambito interforze. Il G, invece, può vantare ben 144 mesi di comando. Con riguardo agli “incarichi internazionali”, parte appellante sottolinea che l’attribuzione di incarichi e/o l’espletamento di missioni all’estero, non sono di per sé indicative di capacità ed attitudini, (anche nella considerazione che non è l’interessato a “scegliere” il proprio impiego, ma lo stesso viene affidato con ordini dall’amministrazione), ma che queste vanno sempre accertate e rapportate alle capacità manifestate in concreto dall’Ufficiale. Relativamente agli “impieghi fuori Area” in Bosnia Herzegovina non risulterebbero reali “impieghi in missioni internazionali”, quanto piuttosto brevi soggiorni all’estero (pochissimi giorni) finalizzati a semplici ricognizioni legate all’incarico ricoperto in Italia.
5.2.9. In merito alle affermazioni dell’appellato relative all’asserito eccesso di potere in senso relativo per sviamento, vizio della funzione valutativa e precostituzione di giudizio in negativo, l’Amministrazione evidenzia che se è pur vero che il tenente colonnello T ha dato la propria disponibilità all’impiego in attività di comando di battaglione sin dal dicembre 2007 senza tuttavia essere impiegato nel grado rivestito, è altrettanto vero che neppure i tre ufficiali sopra indicati hanno svolto l’incarico di comando di battaglione. La normativa, infatti, non prevede alcun obbligo di comando ai fini dell’avanzamento al grado di colonnello per gli ufficiali delle armi varie del Ruolo Speciale.
5.3. Il Ministero della Difesa contesta, infine, quanto asserito dal tenente colonnello T in ordine all’inadeguatezza del punteggio ottenuto in sede di scrutinio per l’anno 2012, assumendo a confronto il punteggio ottenuto l’anno precedente nella graduatoria relativa all’avanzamento per l’anno 2011.
5.3.1. Parte appellante evidenzia innanzitutto che in materia d’avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate vige il cosiddetto principio dell’autonomia dei singoli giudizi di avanzamento, (art. 1060 del d.lgs. 60/2010), per cui si deve escludere la sussistenza di qualunque profilo di illegittimità nella circostanza che successive valutazioni, effettuate in tempi diversi, abbiano dato luogo all’attribuzione di punteggi ed esiti diversi anche quando si tratti di procedimenti che riguardino l’avanzamento allo stesso grado.
5.3.2. La Commissione di avanzamento, nell’attribuzione dei punteggi, non può partire per ogni ufficiale, dal punteggio ottenuto l’anno precedente incrementando o decrementando lo stesso. La stessa invece ricalcola annualmente il punteggio da attribuire, valutando non come semplice sommatoria del punteggio relativo ai nuovi titoli con il punteggio ottenuto l’anno precedente, ma rivalutando nuovamente tutti i titoli posseduti in rapporto a tutti gli anni di servizio prestato.
6. Il tenente colonello T si è costituito in giudizio il 10 settembre 2018, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria il 24 aprile 2019.
7. Il Ministero della Difesa ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo il 4 ottobre 2018.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 maggio 2019.
9. Preliminarmente, il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per tardività della notifica, formulata nell’atto di costituzione del tenente colonello T.
9.1. L’appello è stato notificato il 7 agosto 2018 e quindi, secondo parte resistente, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (individuato nel 31 luglio 2018).
9.3. L’eccezione non è fondata. Il termine di sei mesi, indicato dall’art. 92, comma 3, del c.p.a. per la notifica dell’appello nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata, deve ritenersi rispettato nel caso di specie.
9.4. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 1° febbraio 2018 e dunque il termine suddetto, calcolato a mesi, veniva in teoria a cadere il 1° agosto 2018 (cfr. art. 155, comma 2, c.p.c. e art. 39 c.p.a.), cioè in costanza del periodo di sospensione feriale, sicché il ricorso in appello, proposto durante il periodo di sospensione, deve ritenersi tempestivo.
9.5. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale infatti, in quanto istituto di carattere generale, si applica ai giudizi amministrativi, con esclusione del solo giudizio cautelare. Cosicché se il dies a quo venga a cadere nel periodo di sospensione feriale, il termine deve intendersi differito alla fine di detto periodo (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6154).
9.6. Inoltre deve precisarsi che anche quando, con un unico atto, vengano proposti sia il ricorso in appello sia l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, le due domande – allorché venga in considerazione la disciplina della sospensione feriale dei termini -, restano processualmente distinte anche quanto ai termini di proposizione, sicché il termine per proporre la domanda cautelare, cui non si applica il regime di sospensione feriale, viene a scadere prima del termine per proporre l’appello, cui, invece, si applica tale regime. E’, quindi, possibile che, come nel caso di specie, l’istanza cautelare risulti tardiva mentre l’appello sia tempestivo.
10. Ciò premesso, l’appello è fondato.
11. Come è noto, la Commissione di avanzamento esprime un giudizio di idoneità con l'attribuzione di un punteggio che è il risultato dell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica. Di conseguenza, il sindacato del giudice amministrativo risulta confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in uno spazio assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4584 e 17 gennaio 2018, n. 226).
11.1. In sostanza, si tratta di giudizi che non solo non richiedono una motivazione analitica, ma che sono sindacabili soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato al singolo ufficiale, senza possibilità alcuna di espletare indagini comparative.
11.2. In questo contesto, risulta quindi dirimente l’analisi, sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, dei giudizi attribuiti con riferimento ai parametri indicati dalla disciplina di settore.
11.3. In particolare, le norme sull’avanzamento a scelta del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) prevedono che la promozione derivi da una valutazione in assoluto per ciascuno degli ufficiali scrutinati, e non dalla comparazione fra loro, in relazione a taluni elementi: qualità morali, di carattere e fisiche;benemerenze e qualità professionali dimostrate durante la carriera;doti intellettuali e di cultura;attitudine ad assumere incarichi nel grado (cfr. art. 1058).
11.4. A ciascun ufficiale la Commissione attribuisce quindi un punteggio che determina l’iscrizione nel quadro di avanzamento in ragione della posizione conseguita nella graduatoria.
11.5. Sul tema la giurisprudenza ha poi avuto modo di enucleare alcuni principi per quel che riguarda i possibili profili di eccesso di potere in senso assoluto e relativo connessi al procedimento di valutazione.
11.5.1. Giova premettere che nel presente giudizio non è stato dedotto il vizio di eccesso di potere in senso assoluto – che presuppone innanzitutto una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, sicché, sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio, a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3015) – bensì solo, oltre alla censura di violazione di legge sotto diversi profili, la censura di eccesso di potere in senso relativo.
11.5.2. La Commissione di avanzamento è comunque chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati. Pertanto, l'amplissima discrezionalità nell'analisi dei profili concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti necessità di sfumatissime analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno dei soggetti scrutinati. Segue da ciò che l'invocata importanza degli incarichi rivestiti costituisce l'espressione di un'indagine di merito riservata alla Commissione di avanzamento e, come tale, di norma preclusa al giudice di legittimità (cfr. Cons Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n.5044);
11.5.3. Nelle valutazioni espresse nei confronti degli ufficiali delle Forze Armate partecipanti ai giudizi di avanzamento al grado superiore non è dunque consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l'illegittimità del giudizio della Commissione, essendo le valutazioni riferite all'intera carriera degli scrutinandi e facendo riferimento nella loro globalità alla personalità ed alla carriera di costoro. I singoli requisiti e titoli devono infatti essere considerati complessivamente nel loro insieme, e non singolarmente, per cui la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall'entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell'ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930);
11.5.4. In sede di avanzamento degli ufficiali, il giudizio della Commissione è il risultato di una valutazione complessiva, tesa a definire per ciascun aspirante un quadro unitario delle caratteristiche peculiari possedute sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell'attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore. Sfugge quindi al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio isolare soltanto pochi titoli, ancorché rilevanti nell'economia del giudizio complessivo, per affermare l'incongruenza di questo, ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti (cfr. Cons. Stato sez. IV, 30 settembre 2013, n.4852).
11.5.5. In caso di avanzamento al grado superiore, non trattandosi di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo vanno pertanto giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l'esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3234).
11.5.6. Nella controversia avente ad oggetto il mancato avanzamento dell'ufficiale al grado superiore il giudice amministrativo non può dunque sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione. La verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti del ricorrente e degli altri parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento non può infatti tradursi in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, ma solo in un esame circa la sussistenza di una macroscopica svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1506).
11.5.7. Nel giudizio di avanzamento deve inoltre evidenziarsi come, per la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, spetti alla Commissione di valutare non tanto la quantità degli encomi, quanto piuttosto se gli stessi sono riferibili ad occasionali episodi nella carriera dell'ufficiale o se, invece, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l'attribuzione, tali encomi, essendo stati distribuiti in modo uniforme in tutto l'arco della carriera, possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 400)
11.5.8. Infine, il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento preclude che in assenza di elementi nuovi intervenuti nell'intervallo tra le due valutazioni, la precedente graduatoria assuma rilevanza decisiva nel giudizio successivo o che ne derivi una sorta di cristallizzazione della posizione dell'ufficiale, neppure quando si tratti di procedimenti che riguardano l'avanzamento allo stesso grado. Pertanto, nulla impedisce che le valutazioni di ogni commissione giungano per ogni soggetto scrutinato a conclusioni difformi da quelle espresse dai punteggi e dall'ordine di inserimento delle posizioni nelle precedenti graduatorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 2004, n.7841).
12. Sulla base dei sopra ricordati approdi giurisprudenziali, non sembrano quindi condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di evidenti profili di illegittimità nella valutazione del tenete colonnello T.
12.1. In particolare il T rileva che: “ Partendo dall’incremento che è stato assegnato al ricorrente ed ai controinteressati per l’ulteriore anno di servizio prestato dopo la precedente valutazione in virtù della quale tutti erano stati ritenuti idonei ma non iscritti nel quadro di avanzamento, dagli atti non emergono ragioni per una così marcata differenza tra il punteggio riconosciuto al ricorrente e quello attribuito ai controinteressati ”.
12.2. Tuttavia, fatta questa premessa, lo stesso Tribunale, senza dare significativa conseguenza al confronto tra i due quadri di avanzamento del 2011 e del 2012 - che, invero, vedono in ambo i casi il T classificato in posizione meno favorevole rispetto ai controinteressati, senza che si registri alcuno scavalcamento -, se non per rimarcare l’assenza di ragioni di incremento nel punteggio dei controinteressati, intraprende una serie di considerazioni in ordine alla valutazione dei singoli elementi che il codice dell’ordinamento militare e il suo regolamento di attuazione (DPR n. 90/2010) pongono alla base del giudizio in senso assoluto della Commissione di avanzamento.
13. Innanzitutto, il giudice di prime cure entra nella valutazione della Commissione in ordine al profilo relativo all’iter formativo “ balza subito evidente che il ricorrente ha frequentato un numero di corsi assolutamente superiore a quello dei controinteressati, conseguendo molti brevetti e qualifiche che gli hanno consentito un’assoluta versatilità di impiego ”.
13.1. Tale affermazione tuttavia, come rilevato dall’Amministrazione appellante, non tiene conto di quanto stabilito dall’art. 707 del DPR n. 90/2010: “ La personalità intellettuale e culturale dell’ufficia1e deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione ”.
13.2. In sostanza, il presupposto della valutazione dell’iter formativo non è solo ciò che risulta dalla documentazione personale, ma anche l’attinenza dei titoli posseduti con il ruolo di ufficiale. Ne consegue che non va considerato solo il computo aritmetico dei titoli, ma la loro tipologia.
13.3. In concreto, sia con riferimento ai corsi di aggiornamento, sia con riferimento ai titoli di studio, non sembra emergere, con la necessaria macroscopica evidenza, una chiara superiorità del tenente colonello T rispetto ai controinteressati.
A tale riguardo deve premettersi che sia l’appellato sia i tre ufficiali controinteressati hanno il diploma di scuola media superiore e hanno conseguito il medesimo giudizio (“buono”) al termine del corso di aggiornamento per Ufficiali RSU.
In questo contesto di sostanziale omogeneità delle posizioni per tali rilevanti profili, non appare sindacabile nella presente sede giurisdizionale, senza investire inammissibilmente il merito, il rilievo relativo attribuito dalla Commissione a alcuni elementi – pur abilmente evidenziati dalla difesa dell’appellato (corsi frequentati;posizione al termine del corso AUC;conoscenza della lingua inglese con certificazione di 1° livello). Va, altresì, considerato quanto al G, che quest’ultimo vanta anche un Master in studi internazionali e, nella lingua inglese, ha un livello di certificazione più elevato (2° livello).
14. Ciò detto, va, inoltre, evidenziato che, anche nel grado di tenente colonnello, l’appellato ha comunque riportato numerose aggettivazioni interne non apicali nella documentazione caratteristica (cfr. ad esempio, S.V. nn. 60, 61, 62, 63, 64, 66).
15. Al contrario, il giudice di primo grado, quanto alle qualità fisiche, morali e di carattere, ha rilevato che il tenente colonnello T avrebbe conseguito un punteggio notevolmente inferiore a quello dei tre colleghi controinteressati.
16. In primo luogo, va invece evidenziato, relativamente alle benemerenze e alle onorificenze che T assume essere superiori in favore dell’appellato, che il numero delle stesse non è un fattore decisivo ai fini della loro incidenza sulla valutazione. E, infatti, necessario, ai fini di un compiuto apprezzamento, che le stesse siano distribuite lungo tutto l’arco della carriera e collegate non tanto all’anzianità di servizio, quanto a comportamenti espressivi di qualità morali e caratteriali, soprattutto con riferimento al grado rivestito (cfr. in materia di onorificenze militari art. 1462 e ss. del codice ordinamento militare e art. 704 del DPR n. 90/2010).
Nel caso di specie, inoltre, senza sminuire le benemerenze riconosciute al T, che questi bene illustra nelle sue difese, viene, tuttavia, esattamente dedotto dall’Amministrazione appellante che il T, quanto ad elogi ed encomi, può vantare solo 1 Elogio nel 1999 (e, pertanto, nel grado di Capitano), mentre: il G può vantare 1 Encomio Semplice (nel grado oggetto di giudizio) e 2 Elogi (nel grado oggetto di giudizio);il tenente colonnello G può vantare nella documentazione caratteristica 4 Elogi (uno nel grado di Capitano e 3 nel grado di Ten. Col., grado oggetto di giudizio);il tenente colonnello P poteva vantare 1 Encomio Semplice (nel grado oggetto di giudizio) e diversi Elogi (tutti nei gradi di Ufficiale Superiore ovvero 1 nel grado di Maggiore e 3 nel grado di Ten. Col., oggetto di giudizio).
In presenza di tali elementi, obiettivamente da apprezzarsi in quanto “ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento” (art. 1492 d.lgs. n. 66/2010 e art. 704, comma 1, d.P.R. 90/2010) e riferiti anche al grado oggetto di giudizio, deve, quindi, escludersi che la meno favorevole valutazione dei titoli del T sia palesemente irragionevole e indice dell’applicazione di un metro valutativo deteriore.
17. Sul profilo fisico, il T enfatizza poi la circostanza che il controinteressato G fosse stato per un periodo in aspettativa per malattia e che l’appellato, in quanto in possesso dei brevetti di pilota civile di aereo e di paracadutista civile, fosse in possesso di una notevole efficienza fisica.
17.1. In realtà, l’Amministrazione evidenzia come in relazione alla specifica voce “vigoria fisica” il tenente colonnello T avesse riportato 37 voci non apicali (S.V. nn. 60, 70 e 71) e che comunque la valutazione delle qualità fisiche non ha un’incidenza determinante ai fini del giudizio complessivo dello profilo di giudizio relativo alle “qualità fisiche, morali e di carattere”.
17.2. Sul punto, la tesi del Ministero appellante può essere condivisa, tenuto conto che non sembra possibile, nei ristretti limiti del sindacato giurisdizionale in materia, desumere la “notevole efficienza fisica” da elementi esterni rispetto a quelli di segno contrario desumibili dalle schede di valutazione. Inoltre, la circostanza relativa all’aspettativa del G non può essere ritenuta essenziale ai fini del giudizio sulla prevalenza dell’appellato, considerato che lo stesso controinteressato ha una complessiva documentazione caratteristica con evidenza superiore.
Va, infine, ricordato che, ai sensi dell’art. 704, comma 2, d.P.R. n. 90/2010 “Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo e del corpo di appartenenza […]”.
18. In ordine alle qualità professionali, il T rileva: “ per quanto riguarda le valutazioni caratteristiche le differenze tra i quattro ufficiali sono piuttosto sfumate e per il ricorrente le qualifiche più basse risalgono alla fase iniziale della carriera dove è normale non giungere rapidamente alla qualifica apicale ”.
18.1. Lo stesso Tribunale, tuttavia, dopo aver affermato che le differenze sulle qualità professionali sono sfumate, giunge ad un giudizio di prevalenza del tenente colonnello T in quanto avrebbe vantato un maggior periodo di comando espletato in carriera ed un’esperienza di servizio in missioni internazionali ed in ambito interforze.
18.2. In via preliminare, va osservato che i predetti elogi ed encomi dei controinteressati sono da considerarsi anche ai fini della valutazione delle qualità professionali (art. 705, comma 1, d.P.R. 90/2010).
Deve, poi, rilevarsi che l’appellato, nella documentazione caratteristica, presenta, non solo nei momenti iniziali della carriera ma, a differenza dei controinteressati, anche nel grado di capitano, una scheda valutativa con il giudizio di “superiore alla media”. In particolare, il T ha conseguito 9 schede valutative con giudizio di “Superiore alla Media” per 70 mesi da ufficiale subalterno e 1 scheda valutativa conclusa con giudizio di “Superiore alla Media” per 5 mesi nel grado di capitano. Sotto questo profilo l’Amministrazione appellante sottolinea correttamente che il tenente colonello T evidenzia un numero complessivo di qualifiche non apicali (addirittura 10) molto più alto rispetto a tutti i controinteressati (che ne riportano 2 o al massimo 3) e, in tale contesto, particolare rilievo assumerebbe il “Superiore alla Media” nel grado di capitano, nell’incarico di comandante di compagnia (contro la costante eccellenza dei parigrado).
Inoltre, il T ha conseguito schede valutative con aggettivazioni interne non apicali (tra cui due - la n. 70 e la n. 71 - precedenti il quadro di avanzamento) e 7 documenti su 10 privi di espressioni elogiative finali sempre nello stesso grado (G, invece, nel grado riporta sempre espressioni elogiative finali;G ne riporta 9 su 12 e P 8 su 12).
18.3. Ciò detto, le qualità professionali superiori sono ancorate dal T all’espletamento di un “ maggior periodo di comando di Reparti operativi svolgendo incarichi di elevata responsabilità impiego in missioni internazionali, in incarichi interforze o in Reparti di altre Forze Armate ”.
18.4. Il Ministero evidenzia invece che G e P, nel grado, a differenza di T, vantano lunghi periodi di incarico di “Capo Sezione”, il primo in ambito interforze. G, invece, vanta 144 mesi di comando.
18.5. Anche gli “incarichi internazionali”, non possono essere presi in considerazione in sé ai fini delle capacità e delle attitudini, essendo necessario accertare le concrete capacità dell’ufficiale come desumibili, in sede di quadro di avanzamento, dalla documentazione caratteristica.
Nel complesso, quindi, anche quanto alle qualità professionali, in relazione alla oggettiva presenza di diversi elementi favorevoli ai controinteressati, il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità alla stessa riconosciuta senza evidenziare profili di eccesso di potere in senso relativo.
19. Quanto al confronto tra il punteggio ottenuto l’anno precedente (2011) nella graduatoria relativa all’avanzamento per lo stesso grado, va rilevato che, come sopra evidenziato, il sistema è caratterizzato, per espressa previsione normativa, dall’autonomia dei singoli giudizi di avanzamento (cfr. art. 1060 del d.lgs. 60/2010).
19.1. Né, nel caso in esame si è di fronte ad uno scavalcamento illegittimo, che si configura solo quando in una precedente graduatoria, riferita allo stesso grado, gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita (cfr. ex multis , Cons Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3015).
19.2. D’altra parte, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in passato (14 luglio 1998, n. 5) ha avuto modo di sottolineare che “ non è esatto che in assenza di elementi nuovi intervenuti nell’intervallo fra le due valutazioni, la precedente graduatoria assuma rilevanza decisiva nel giudizio successivo o che ne derivi una sorta di ‘cristallizzazione’ della posizione dell’ufficiale. Queste proposizioni non possono essere condivise in nessun caso, neppure quando si tratti di procedimenti che riguardano l’avanzamento allo stesso grado ”.
20. Quanto, infine, ai profili relativi all’attitudine a ricoprire incarichi nel grado superiore, a prescindere dall’eccezione dell’appellato in ordine all’inammissibilità delle deduzioni svolte dall’Amministrazione sul punto (censure mosse solo con la memoria del 4 ottobre 2018), va rilevato che le considerazioni del T sulla differenziazioni degli stessi, quale indice di una più multiforme e variegata esperienza professionale da parte dei contro interessati, sono comunque collegabili agli altri profili di valutazione oggetto di impugnazione.
20.1. Il T, infatti, affronta rapidamente il tema alla pag. 12 della sentenza nei seguenti termini: “ Il ricorrente ha assolto il maggior periodo di comando di Reparti operativi svolgendo incarichi di elevata responsabilità impiego in missioni internazionali, in incarichi interforze o in Reparti di altre Forze Armate. A fronte di ciò il Col. G ha svolto pressochè l’intera carriera presso l’Accademia di Modena, il Col. P svolge ormai da moltissimi anni un incarico di esperto in infortunistica, il Col. G opera da tempo presso gli Uffici degli Enti Centrali della Difesa in Roma con compiti di natura burocratica .”
20.2. Le considerazioni del T si ricollegano, quindi, a quanto già anticipato dal suddetto Tribunale, nel capo di sentenza relativo alle “qualità professionali”, in ordine alla (ritenuta preminente) rilevanza degli incarichi di comando ricoperti dall’appellato rispetto ai controinteressati, ossia a giudizi espressi dal Primo giudice che l’Amministrazione ha puntualmente contestato con censure che, pur richiamando il predetto capo di sentenza relativo alla valutazione delle “qualità professionali”, investono nella sostanza anche l'analogo percorso motivazionale sviluppato dal T quanto alla “attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore”;in particolare (come anticipato al capo 5.2.8.) con l’atto di appello il Ministero ha contestato la decisione del T sia nella parte in cui riconosce preminente rilevanza all’attività svolta in missioni internazionali dall’appellato sia quanto all’asserita minor rilevanza degli incarichi svolti dai controinteressati rispetto agli incarichi di comando ricoperti dal ricorrente, sicché, anche in osservanza del principio di sinteticità, deve ritenersi che tali censure – che il Collegio ritiene fondate - investissero comunque anche gli altri capi della sentenza che reiterano i medesimi argomenti e si fondano sugli stessi. Anche in ordine al capo di sentenza in esame, quindi, possono ribadirsi le considerazioni già espresse (v. il precedente punto 18.5) per cui, quanto alla valutazione ad ogni effetto degli incarichi rispettivamente svolti, in relazione alla oggettiva presenza di diversi elementi favorevoli ai controinteressati, il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità alla stessa riconosciuta senza evidenziare profili di eccesso di potere in senso relativo.
20.3. In ogni caso, il giudizio finale della Commissione è il risultato di una valutazione complessiva, con la conseguenza che è improprio isolare un profilo, che in ipotesi non fosse inciso in termini di diretta contestazione dall’Amministrazione in sede di gravame, per negare la congruenza generalizzata del medesimo giudizio.
21. Pertanto, in assenza di macroscopiche incongruenze, non solo nella valutazione in assoluto dell’appellato – non oggetto di censura -, ma anche, nei limiti consentiti, in relazione ai controinteressati individuati, l’appello va accolto e, per l’effetto, va riformata la sentenza impugnata e di conseguenza respinto il ricorso di primo grado.
22. Tenuto conto della complessità della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.