Articolo 1352 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1352. Illecito disciplinare1.Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.2.La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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