Articolo 212 del codice dell'ordinamento militare

Art. 212.Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione1.Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed e' articolato in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. 2.Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. 3.Al personale infermieristico e' attribuita la diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni. ((3-bis.A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonche' dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

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