Articolo 212 del codice dell'ordinamento militare

Art. 212.Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione1.Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed e' articolato in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. 2.Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. 3.Al personale infermieristico e' attribuita la diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.
Nota all'art. 212:
- La legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2006, n. 40.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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