Articolo 1506 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1506. Norma di salvaguardia1.Al personale militare, con i limiti e le modalita' stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto gia' previsto dal presente codice:
a)un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
b)un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c)il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;
d)il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;
e)l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;
f)i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
g)il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
h)i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
((h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;))i)l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.
((1-bis.Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta.
1-terAl personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.))
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014
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