Articolo 43 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 43.(( (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)
(ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003) ))

((1.Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a)su proprieta' pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;
b)su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2.Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a)eb)in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.
3.Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
4.Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
5.Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.
6.Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.
7.L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
8.Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
9.Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.
10.Il Ministero puo' delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2021

Sentenze219


  • 1. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-07-10, n. 202311536
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 44 D.Lgs. 259/2003·
    • compensazione delle spese·
    • diniego di autorizzazione per infrastruttura di telecomunicazioni·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia di opere di urbanizzazione primaria·
    • limitazioni alla localizzazione degli impianti di telecomunicazioni·
    • omessa comunicazione dei motivi ostativi al diniego·
    • regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione·
    • violazione art. 10-bis l. 241/1990

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-23, n. 202309145
    Provvedimento:
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    • art. 21-octies l. 241/1990·
    • art. 87 d.lgs. 259/2003·
    • autorizzazione per installazione di stazione radio base·
    • compatibilità urbanistica·
    • competenza degli enti locali·
    • convalida degli atti amministrativi·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inammissibilità dei motivi aggiunti·
    • limiti alle competenze degli enti locali·
    • limiti alle emissioni elettromagnetiche·
    • parere radioprotezionistico ambientale·
    • partecipazione procedimentale·
    • principio di precauzione·
    • principio di ragionevolezza e parità di trattamento·
    • principio di sussidiarietà·
    • procedimento amministrativo·
    • pubblicità degli atti amministrativi·
    • regolamento comunale per impianti di telefonia mobile·
    • riesame autorizzazione·
    • sostituzione del provvedimento originario·
    • tutela della salute e dell'ambiente·
    • tutela delle visuali

  • 3. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202300969
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 87 del Codice·
    • criteri di localizzazione impianti di telefonia mobile·
    • diniego di installazione stazione radio base·
    • interesse nazionale alla copertura del territorio·
    • pianificazione urbanistica·
    • principio di imparzialità·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • spese di giudizio·
    • tutela del suolo agricolo·
    • variante al PRG·
    • violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-29, n. 202404810
    Provvedimento:
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    • annullamento di determinazione dirigenziale·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • deroga per interesse pubblico·
    • diritto ambientale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • impianti di telecomunicazione·
    • misure di conservazione·
    • onere della prova·
    • permesso di costruire·
    • proporzionalità·
    • siti Natura 2000·
    • spese processuali·
    • tempestività dell'impugnazione·
    • valutazione di incidenza

  • 5. CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-03-03, n. 202300170
    Provvedimento:
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    • Art. 146 D.lgs. 42/2004·
    • Art. 86 D.lgs. 259/2003·
    • Autorizzazione paesaggistica·
    • Carezza di motivazione·
    • Comunicazioni elettroniche·
    • Eccesso di potere·
    • Giurisprudenza consolidata·
    • Impianti di telefonia mobile·
    • Interesse pubblico·
    • Nuova costruzione·
    • Opere di urbanizzazione primaria·
    • Piano paesaggistico·
    • Tutela del paesaggio·
    • Vincoli paesaggistici·
    • Violazione di legge
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