Articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 218. Abrogazioni1.Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle comunicazioni",
b)all'articolo 2, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
c)all'articolo 7, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
d)all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di telecomunicazioni"; il comma 2 e' soppresso;
e)all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f)all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
g)all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
h)all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni"
i)all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: "telegrafici e radioelettrici" fino a: "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
l)al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
m)all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
n)all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
o)agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
p)all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
q)all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
r)all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
s)sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2.Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonche' il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3.Sono o restano abrogati:
a)l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b)il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c)il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d)il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e)il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f)il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g)il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h)il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i)il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
l)il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
m)il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
n)il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
o)il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
p)il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
q)il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
r)il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s)la legge 1° luglio 1997, n. 189;
t)gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
u)il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
v)il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z)il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa)il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
bb)il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc)il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd)il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee)l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
ff)il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
gg)la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
hh)il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
ii)la deliberazione dell'Autorita' 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll)il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
mm)il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
nn)il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Note all'art. 218:
- Il testo vigente degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Titolo II, 17, 20, 22, 23, 25, 26 e Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni» cosi' come modificati dal presente decreto legislativo, recitano:
«Art. 1 (Esclusivita' dei servizi postali). - Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli.».
«Art. 2 (Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni). - Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.».
«Art. 7 (Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno). - Salva la competenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta per l'interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.».
Art. 8 (Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali). - Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.».
Art. 9 (Accordi internazionali). - Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.».
Art. 10 (Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale). - La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria.
I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perche' siano rigoro-samente osservate.
E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonche' sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.».
«Art. 11 (Comunicazioni postali vietate). - Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
Non sono altresi' ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima.
Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del pretore il mittente puo' proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.
Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identita' personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.».
Art. 12 (Persone addette ai servizi postali, di bancoposta). - Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 358 del codice penale.».
Art. 13 (Contravvenzioni in materia postale). - Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta.».
«Titolo II - Norme comuni ai servizi postali, di bancoposta.».
«Art. 17 (Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali). - Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.».
«Art. 20 (Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria). - Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni.».
«Art. 21 (Azione civile contro l'Amministrazione). - Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.».
«Art. 22 (Accertamento delle contravvenzioni). - L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.».
«Art. 23 (Danneggiamento). - Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.».
«Art. 25 (Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio). - Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale, e' punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.».
«Art. 26 (Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei beni destinati ai servizi postali). - Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali.
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.».
- L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante: «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1967, n. 15, abrogato dal presente decreto, recava: «Canoni di esercizio - Tassa di concessione governativa».
- Per il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1999, n. 420, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, si vedano le note alle premesse.
- Per la legge 1° luglio 1997, n. 189, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano le note all'art. 25.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si vedano le note alla premesse.
- L'art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, cosi' recava: «Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318».
- Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, si vedano le note alla premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, si vedano le note alla premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21, si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 15 settembre 2003

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