Articolo 61 del codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 61. Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate1.L'Autorita' provvede affinche' tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorita'.
2.L'Autorita' puo' inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualita' del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3.L'Autorita' specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalita' di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
((4.L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.))5.L'Autorita' controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.
6.L'Autorita' adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorita' puo' esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilita' dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
2.L'Autorita' puo' inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualita' del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3.L'Autorita' specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalita' di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
((4.L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.))5.L'Autorita' controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.
6.L'Autorita' adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorita' puo' esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilita' dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.