Articolo 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 5
Esoneri prove di esami


1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2.
4. Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Entrata in vigore il 15 settembre 2003
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