Articolo 95 del codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze1.Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2.Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a)di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b)qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c)qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3.Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4.Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5.Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6.Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7.Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8.Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9.Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
2.Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a)di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b)qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c)qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3.Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4.Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5.Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6.Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7.Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8.Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9.Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-03-19, n. 202400310Provvedimento:Leggi di più...- art. 49 CCE·
- autorizzazione unica·
- autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico·
- C.d. 'Regolamento scavi' del Comune di Grosseto·
- Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE)·
- compatibilità con la normativa di settore·
- conformità della documentazione alle norme regolamentari·
- documentazione richiesta per le autorizzazioni·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di regolamenti e atti amministrativi·
- impugnazione atti amministrativi generali·
- indennità per scavi e occupazioni del suolo pubblico·
- interesse ad agire·
- oneri e prestazioni patrimoniali per infrastrutture di comunicazione elettronica·
- principi di non discriminazione e parità di trattamento·
- principio di semplificazione e celerità procedurale·
- procedimento amministrativo per autorizzazioni di scavi e posa rete·
- programmazione annuale degli interventi·
- pubblica utilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica·
- Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico·
- salva le disposizioni di cui all'art. 54 CCE·
- silenzio-assenso·
- sospensione e archiviazione d'ufficio delle istanze·
- tempi per il silenzio-assenso·
- violazione della riserva di legge
2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400639Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- compensazione spese di giudizio·
- concessioni per reti di comunicazione elettronica·
- diritti di segreteria e istruttoria·
- oneri convenzionali·
- parità di trattamento degli operatori·
- rimborso oneri convenzionali·
- SCIA·
- tutela della concorrenza·
- violazione art. 93 d.lgs. 259/2003
3. CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202300587Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazioni dirigenziali·
- art. 27 del Codice dei contratti pubblici·
- buona amministrazione·
- compensazione delle spese di lite·
- conferenza di servizi·
- improcedibilità del ricorso·
- interferenze con linee di alta tensione·
- interpretazione normativa·
- onere della prova·
- principio di specialità delle norme·
- responsabilità patrimoniale degli enti gestori·
- ripartizione dei costi
5. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400624Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- autorizzazione impianti di telecomunicazioni·
- diritto amministrativo·
- diritto delle comunicazioni elettroniche·
- oneri convenzionali ambientali·
- parità di trattamento·
- principio di tutela della concorrenza·
- rimborso oneri convenzionali·
- spese di giudizio·
- violazione art. 93 d.lgs. 259/2003