Articolo 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 7
((Acquisizione nominativo))((1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo, tramite specifica procedura telematica, all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. Gli ispettorati territoriali rilasciano, per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda.
2. Il richiedente puo' richiedere, se disponibile, il rilascio di un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea retta deceduto, certificandone il motivo.
3. Se alla scadenza naturale dell'autorizzazione generale, il radioamatore omette di presentare istanza di rinnovo, l'autorizzazione generale si intende decaduta mentre il nominativo precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di un anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In tal caso, il richiedente dovra' procedere ad una nuova richiesta))
Entrata in vigore il 22 marzo 2021
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