Articolo 42 del Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 42
Contributi provvisori - conguagli


1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Entrata in vigore il 15 settembre 2003

Sentenze4


  • 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-01-08, n. 201900232
    Provvedimento:
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    • annullamento delibere AGCom·
    • concorrenza e tutela degli utenti·
    • difetto di interesse·
    • discriminazione sul mercato retail·
    • eccesso di potere·
    • metodo di calcolo del mark up·
    • ricorso incidentale condizionato·
    • sindacabilità delle delibere AGCom·
    • spese di giudizio·
    • valutazione tecnica-discrezionale·
    • violazione art. 4, 13, 41, 42 D.Lgs. n. 259 del 2003

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-09, n. 201401699
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    • analisi di mercato·
    • art. 23 del d.lgs. 259/2003·
    • concorrenza nel settore delle telecomunicazioni·
    • delibera AGCOM·
    • determinazione del prezzo dei servizi di interconnessione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • mark-up·
    • modello economico di regolamentazione·
    • principio di equità e ragionevolezza·
    • principio di non distorsione della concorrenza·
    • raccolta delle chiamate·
    • regolamentazione delle comunicazioni elettroniche·
    • tariffe wholesale·
    • terminazione delle chiamate

  • 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-04-22, n. 201008028
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    • annullamento del silenzio-rifiuto·
    • art. 21 bis legge 1034/1971·
    • art. 42 d.lgs. 259/2003·
    • Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)·
    • concorrenza tra operatori televisivi·
    • criteri di numerazione dei canali·
    • limiti ai poteri cognitivi del giudice amministrativo·
    • obbligo di provvedere·
    • ordinamento automatico dei canali digitali terrestri·
    • principio di trasparenza nell'attività amministrativa·
    • silenzio-rifiuto·
    • tutela degli interessi degli utenti
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