Articolo 42 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 42
Contributi provvisori - conguagli
1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Contributi provvisori - conguagli
1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-01-08, n. 201900232Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibere AGCom·
- concorrenza e tutela degli utenti·
- difetto di interesse·
- discriminazione sul mercato retail·
- eccesso di potere·
- metodo di calcolo del mark up·
- ricorso incidentale condizionato·
- sindacabilità delle delibere AGCom·
- spese di giudizio·
- valutazione tecnica-discrezionale·
- violazione art. 4, 13, 41, 42 D.Lgs. n. 259 del 2003
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-09, n. 201401699Provvedimento:Leggi di più...- analisi di mercato·
- art. 23 del d.lgs. 259/2003·
- concorrenza nel settore delle telecomunicazioni·
- delibera AGCOM·
- determinazione del prezzo dei servizi di interconnessione·
- discrezionalità amministrativa·
- mark-up·
- modello economico di regolamentazione·
- principio di equità e ragionevolezza·
- principio di non distorsione della concorrenza·
- raccolta delle chiamate·
- regolamentazione delle comunicazioni elettroniche·
- tariffe wholesale·
- terminazione delle chiamate
3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-04-22, n. 201008028Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del silenzio-rifiuto·
- art. 21 bis legge 1034/1971·
- art. 42 d.lgs. 259/2003·
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)·
- concorrenza tra operatori televisivi·
- criteri di numerazione dei canali·
- limiti ai poteri cognitivi del giudice amministrativo·
- obbligo di provvedere·
- ordinamento automatico dei canali digitali terrestri·
- principio di trasparenza nell'attività amministrativa·
- silenzio-rifiuto·
- tutela degli interessi degli utenti