Articolo 92 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 92. Servitu'1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2.Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3.La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorita' competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4.La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5.Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6.Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine.
7.Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'.
8.Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito.
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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