Articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 50.(( (Coubicazione e condivisione di infrastrutture)
(ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003) ))


((1.Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si e' avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprieta', le autorita' competenti hanno la facolta' di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprieta' possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunita' di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorita' competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprieta', ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L'Autorita' svolge i seguenti compiti:
a)coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;
b)stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'.
2.Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
3.Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande.
4.Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall'articolo 49.
5.I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2021
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