Articolo 23 del codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 23.(( (Meccanismo di consultazione e di trasparenza)
(art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003) ))
((1.Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessita' della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2.Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorita' informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
3.Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorita' garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.
4.Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'Autorita'.
(art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003) ))
((1.Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessita' della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2.Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorita' informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
3.Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorita' garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.
4.Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'Autorita'.