Articolo 23 del codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 23. Risoluzione delle controversie tra imprese((1.Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.))2.L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3.Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
4.La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
5.La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
3.Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
4.La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
5.La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
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