Articolo 12 del Codice di giustizia contabile


Art. 12

(Ufficio del pubblico ministero)


1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.


((1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.))


2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.


3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2019

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