Articolo 183 del codice delle assicurazioni private
Art. 183. Regole di comportamento1.((Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono)):
a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68;
c)organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d)realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2.L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3.L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalita', limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68;
c)organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d)realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2.L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3.L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalita', limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
2. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-05-30, n. 202309130Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza ingiunzione·
- compensazione premi non consentita·
- difetto di istruttoria·
- effetto liberatorio pagamento premio·
- interpretazione clausole polizza assicurativa·
- procedimento amministrativo·
- responsabilità intermediario assicurativo·
- ricorso ex art. 700 c.p.c.·
- sanzione amministrativa·
- sanzione disciplinare broker·
- travisamento dei fatti·
- tutela della privacy·
- violazione art. 1375 e 1175 c.c.·
- violazione art. 183 D.Lgs. n. 209/2005·
- violazione art. 47 Regolamento Isvap n. 5/2006·
- violazione obblighi di diligenza e correttezza
3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216749Provvedimento:Leggi di più...- commisura delle sanzioni amministrative·
- correttezza e trasparenza nelle comunicazioni assicurative·
- graduazione delle sanzioni amministrative·
- principio del giusto procedimento·
- principio di legalità delle sanzioni amministrative·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
- reclami per polizze assicurative·
- sanzioni amministrative·
- separazione tra funzioni istruttorie e decisorie·
- violazione art. 17 Regolamento ISVAP n. 35/2010·
- violazione art. 183 d.lgs. n. 209/2005
4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216737Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 Regolamento ISVAP n. 35/2010·
- art. 183 d.lgs. n. 209/2005·
- comunicazioni pre-scadenza polizza vita·
- correttezza e trasparenza nel settore assicurativo·
- graduazione delle sanzioni·
- principio del giusto procedimento·
- principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie·
- principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa pecuniaria
5. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-01, n. 202301827Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- difetto di istruttoria·
- ordinanza ingiunzione·
- oscuramento dei dati personali·
- sanzione amministrativa·
- sospensione dell'efficacia·
- tutela della privacy·
- violazione art. 183 CAP·
- violazione art. 24 Cost.·
- violazione art. 324 D.Lgs. 209/2005·
- violazione art. 47 Regolamento ISVAP n.5/06·
- violazione art. 6 CEDU·
- violazione art. 7 L. 241/90