Articolo 183 del codice delle assicurazioni private
Art. 183. Regole di comportamento1.Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b)acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c)organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d)realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2.L'((IVASS)) adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3.L'((IVASS)) tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalita', limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b)acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c)organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d)realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2.L'((IVASS)) adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3.L'((IVASS)) tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalita', limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.