Articolo 191 del codice delle assicurazioni private
Art. 191.(Potere regolamentare)1.Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a)le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione;
b)le condizioni di esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione, incluso:
((1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonche' le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;))
2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa' di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione europea;
3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche' l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione;
c)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;
d)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;
e)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f)la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;
g)le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;
h)gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
i)l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
l)la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
m)gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;
n)i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;
o)la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; (45)
p)la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;
q)gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
r)le procedure relative alle operazioni straordinarie;
s)la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilita' di gruppo;
t)le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo;
u)i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche' dell'attivita' venatoria;
v)i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
2.I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3.I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.
4.I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.
5.L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6.I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
---------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
a)le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione;
b)le condizioni di esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione, incluso:
((1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonche' le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;))
2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa' di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione europea;
3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche' l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione;
c)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;
d)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;
e)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f)la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;
g)le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;
h)gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
i)l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
l)la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
m)gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;
n)i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;
o)la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; (45)
p)la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;
q)gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
r)le procedure relative alle operazioni straordinarie;
s)la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilita' di gruppo;
t)le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo;
u)i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche' dell'attivita' venatoria;
v)i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
2.I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3.I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.
4.I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.
5.L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6.I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
---------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
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