Articolo 316 del codice delle assicurazioni private

Art. 316. Obblighi di comunicazione1.L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2.L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2005
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