Articolo 125 del codice delle assicurazioni private
Art. 125. Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri1.Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2.Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a)con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), ovvero
b)quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a)e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b)si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c)si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5.Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis.L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6.Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7.Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)).
2.Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a)con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), ovvero
b)quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a)e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b)si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c)si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5.Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis.L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6.Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7.Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)).
1. Trib. Velletri, sentenza 19/12/2024, n. 2599Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6686/2019 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, tra NO GI (CF. [...]), DI LA RO (CF. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Ferrigno ed elettivamente domiciliati presso lo studio di …Leggi di più...
2. Trib. Milano, sentenza 05/02/2024, n. 1335Provvedimento: N. 24798/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Decima sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24798/2021 r.g. promossa da: SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU (C.F./P.I. DE 264833463), rappresentato e difeso dall'avv. CATTANEO DANIELE e dall'avv. WENTER MARKUS ([...]), dell'avv. MARSICO ROSALBA ([...]) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. …Leggi di più...
3. Trib. Foggia, sentenza 23/12/2024, n. 2968Provvedimento: N. 5226/2019 R.Gen.Aff.Cont. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Foggia Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 5226/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 25/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA VE CO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO LATTANZIO, elettivamente domiciliato in TRINITAPOLI (FG) – Via Martiri di Via Fani, 27 – presso il citato difensore APPELLANTE E UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS. A.R.L. (P.IVA 01535380156), in persona …Leggi di più...
4. Trib. Massa, sentenza 11/01/2024, n. 28Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3178 dell'anno 2016, pendente TRA CARROZZERIA IL PONTE DI TAVOLE S.R.L., DIFENSORE: Avv. MARCHETTI DAVI - PARTE ATTRICE – CONTRO UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.C.AR.L. DIFENSORE: AVV. SALVATORE GITTO E AVV. NICOLA ANTONI ALESSANDRO MARRONI DIFENSORE: Avv. DALLE SALINE ENZO 1 UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A. DIFENSORE: Avv. CONSORTI ANDREA - PARTE CONVENUTA - avente a oggetto: danni a cose Con le conclusioni …Leggi di più...
5. Trib. Padova, sentenza 07/02/2024, n. 343Provvedimento: N. R.G. 1715/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2022 promossa da: AN CT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NADIA ZANARDO ATTORE contro UFFICIO CENTRALE ITALIANO U.C.I. SCARL (C.F. 01535380156), difeso dall'avv. SANTO SPAGNOLO IVAYLO NEDYALKOV (C.F. [...]), contumace CONVENUTI CONCLUSIONI AN CT: In via principale: 1 disattesa e reietta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, accertato che i danni patiti da parte attrice sono …Leggi di più...