Articolo 125 del codice delle assicurazioni private
Art. 125. Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri1.Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2.Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a)con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), ovvero
b)quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a)e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b)si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c)si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5.Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis.L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6.Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7.Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)).
2.Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a)con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), ovvero
b)quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a)e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b)si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c)si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4.Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5.Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis.L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6.Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7.Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)).
1. Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1340Provvedimento: R.G.A.C. n.2102/2023 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 23 APRILE 2024 A SEGUITO DI SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ▪ lette le note scritte depositate dalle parti nei termini all'uopo fissati; ▪ rilevato che le parti, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, hanno chiesto la decisione della causa; ▪ rilevato infatti che la presente udienza è stata fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. e che, pertanto, sostituendosi la discussione scritta a quella orale, dette …Leggi di più...
2. Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/02/2024, n. 449Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE A. Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 4202 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 avente ad OGGETTO: risarcimento danni TRA Di DO NO, nato il [...], a [...], C.F. [...], residente in [...] ed elett.te dom.to, in Torre Annunziata (NA), Via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'avv. Luca Avvisati, C.F. [...], dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Attore E Ufficio Centrale Italiano soc. cons. a r.l., (P. I.V.A. 01535380156), in persona del …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2024, n. 1796Provvedimento: N. 2176/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati Dott. Laura Sara Tragni Presidente Dott. Antonio Corte Consigliere rel. Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21.7.2023 da UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS. a.R.L. (P. IVA 01535380156), con il patrocinio dell'avv. Malatesta Francesco, con elezione di domicilio in Viale XXI Aprile 26 00161 Roma, presso e nello studio del difensore; appellante CONTRO AR DI IS (C.F. [...]) con il …Leggi di più...
4. Trib. Milano, sentenza 02/07/2024, n. 6616Provvedimento: N. 42564/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Decima sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia FR Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42564/2020 r.g. promossa da: TI MA AN (C.F./P.I. [...]), AN NI (C.F./P.I. [...]), OL AN (C.F./P.I. [...]), DA AN (C.F./P.I. [...]) e RA AN (C.F./P.I. [...]) rappresentati e difesi dall'avv. BRAZESCO MARZIO ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti, PARTI ATTRICI contro UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L. (C.F./P.I. …Leggi di più...
5. Trib. Milano, sentenza 24/07/2024, n. 7334Provvedimento: N. R.G. 56369/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56369/2019 promossa da: DA AG (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avvocato IMPELLUSO MARCO CARMELO ATTRICE contro UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L. (C.F. 01535380156), rappresentato e difeso dall'avvocato PERRELLA CLAUDIO nonché dall'avvocato PACI ALESSANDRO ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, contumace IDEA LEASING SP. ZO.O …Leggi di più...