Articolo 136 del codice delle assicurazioni private

Art. 136.

Funzioni del ((Ministero dello sviluppo economico))1.Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del ((Ministero dello sviluppo economico)), l'((IVASS)) e' tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2.Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il ((Ministero dello sviluppo economico)) un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), e' disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non puo' essere attribuita alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
3.Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3-bis.Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'((IVASS)), sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.
Entrata in vigore il 15 giugno 2015

Sentenze8


  • 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-18, n. 202300897
    Provvedimento:
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    • art. 132-bis Codice Assicurazioni Private·
    • Compensazione spese lite·
    • Dichiarazione cliente ricezione informazioni·
    • Eccesso di potere·
    • Interpretazione autentica·
    • Modalità raccolta e conservazione dichiarazione·
    • Nullità contratto assicurativo·
    • Obbligo informativo intermediari assicurativi·
    • Potere regolamentare IVASS·
    • Principio di proporzionalità·
    • Regolamento IVASS n. 51/2022

  • 2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-18, n. 202300896
    Provvedimento:
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    • art. 132 bis del Codice delle Assicurazioni Private·
    • comparazione on line delle assicurazioni·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • formalità documentali·
    • nullità relativa dei contratti·
    • onere della prova·
    • preventivass·
    • principio di uguaglianza sostanziale·
    • proporzionalità e minor sacrificio·
    • regolamento IVASS

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-02-16, n. 201201613
    Provvedimento:
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    • ammissibilità del ricorso·
    • banca dati sinistri·
    • compensazione delle spese·
    • comunicazioni periodiche·
    • interesse legittimo·
    • interpretazione normativa·
    • proporzionalità della sanzione·
    • regolamento ISVAP·
    • sanzione amministrativa·
    • violazione art. 316 d.lgs. 209/2005

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-02-16, n. 201201608
    Provvedimento:
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    • ammissibilità del ricorso amministrativo·
    • annullamento atto amministrativo·
    • banca dati sinistri·
    • comunicazioni periodiche·
    • eccesso di potere·
    • interesse legittimo·
    • interpretazione normativa·
    • obbligo di comunicazione dati sinistri·
    • principio di legalità·
    • principio di proporzionalità·
    • regolamento ISVAP n. 31/2009·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • violazione art. 316 d.lgs. 209/2005

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-02-16, n. 201201612
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • ammissibilità del ricorso amministrativo·
    • annullamento atti amministrativi·
    • comunicazioni periodiche banca dati sinistri·
    • eccesso di potere·
    • interesse legittimo·
    • interpretazione regolamenti ISVAP·
    • principio di buona amministrazione·
    • principio di legalità·
    • principio di proporzionalità delle sanzioni·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • violazione art. 316 d.lgs. 209/2005
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