Articolo 166 del codice delle assicurazioni private

Art. 166. Criteri di redazione1.Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2.Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2005
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