Articolo 142 del codice delle assicurazioni private
Art. 142. Diritto di surroga dell'assicuratore sociale1.Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreche' non sia gia' stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2.Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potra' procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. ((52))3.Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potra' disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4.In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non puo' esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 1126, lettera f) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018".
2.Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potra' procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. ((52))3.Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potra' disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4.In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non puo' esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 1126, lettera f) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2018, n. 12566Provvedimento: 12566-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Giovanni MAMMONE Primo Presidente R.G. 20403/2012 Presidente di sezione Roberta VIVALDI Cron. 12566 Enrica D'ANTONIO Consigliere Rep. Biagio VIRGILIO Consigliere Ud. 13/2/2018 Raffaele FRASCA Consigliere Consigliere Maria ACIERNO Alberto GIUSTI Consigliere Rel. Francesco Maria CIRILLO Consigliere Danni in materia civile Milena FALASCHI Consigliere liquidazione detrai- bilità della rendita INAIL da infortunio in itinere contrasto ha pronunciato la seguente e. u. SENTENZA sul ricorso 20403-2012 proposto da: LO CC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosse- ria, n. 5, …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2015, n. 8620Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi ON - Primo Presidente f.f. - Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10542/2010 proposto da: UGF ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27 presso lo STUDIO LEGALE MARINI-CICERO, …Leggi di più...
3. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6829Provvedimento: Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AZIONE LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente SURROGATORIA CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.05/10/2023 PU IRENE AMBROSI Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15812/2021 R.G. proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell'avvocato FRANCO TASSONI FRANCO ([...]) ed elettivamente …Leggi di più...
4. Trib. Rimini, sentenza 02/01/2025, n. 4Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promossa da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna ATTRICE contro ASSICURAZIONE AVIVA ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pacilio SABATINO US rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Pasini CONVENUTI *** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.9.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e …Leggi di più...
5. Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9851Provvedimento: N. 1376/2020 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VI CIVILE nella persona del Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1376/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente TRA CE LF (C.F. [...]), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. COPPOLA TIZIANA ATTORE E GENERTEL ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 001718200327), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. CURTO MILENA CONVENUTA NONCHE' TO DE TI (C.F. [...]) CONVENUTO …Leggi di più...