Articolo 143 del codice delle assicurazioni private
Art. 143. Denuncia di sinistro1.Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e' approvato dall'((IVASS)). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2.Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita' e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
2.Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita' e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-04-02, n. 201904307Provvedimento:Leggi di più...- autovincolo della pubblica amministrazione·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- perentorietà dei termini processuali·
- principio di legalità·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- regolamento ISVAP·
- sanzioni amministrative·
- sospensione del termine per sanzioni amministrative·
- termine per formulazione offerta risarcitoria·
- violazione art. 148 D.Lgs. 209/2005
5. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2015-02-26, n. 201500348Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 128 D.lgs 285/1992·
- art. 7 L. 241/1990·
- comprensione della lingua italiana·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- responsabilità del conducente·
- revisione della patente di guida·
- segnaletica stradale·
- sinistro stradale