Articolo 24 del codice delle assicurazioni private
Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi1.L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2.L'impresa ((di cui al comma 1)) puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'((IVASS)) attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3.L'impresa ((di cui al comma 1)) comunica all'((IVASS)), attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).
2.L'impresa ((di cui al comma 1)) puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'((IVASS)) attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3.L'impresa ((di cui al comma 1)) comunica all'((IVASS)), attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).
1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216749Provvedimento:Leggi di più...- commisura delle sanzioni amministrative·
- correttezza e trasparenza nelle comunicazioni assicurative·
- graduazione delle sanzioni amministrative·
- principio del giusto procedimento·
- principio di legalità delle sanzioni amministrative·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
- reclami per polizze assicurative·
- sanzioni amministrative·
- separazione tra funzioni istruttorie e decisorie·
- violazione art. 17 Regolamento ISVAP n. 35/2010·
- violazione art. 183 d.lgs. n. 209/2005
2. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216737Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 Regolamento ISVAP n. 35/2010·
- art. 183 d.lgs. n. 209/2005·
- comunicazioni pre-scadenza polizza vita·
- correttezza e trasparenza nel settore assicurativo·
- graduazione delle sanzioni·
- principio del giusto procedimento·
- principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie·
- principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa pecuniaria
3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-01, n. 202012778Provvedimento:Leggi di più...- dichiarazione di stato del rischio·
- diritto di difesa·
- interpretazione analogica·
- motivazione del provvedimento sanzionatorio·
- principio di legalità·
- quantificazione della sanzione·
- regime del cumulo materiale delle sanzioni·
- sanzione amministrativa·
- tempestività di invio attestati·
- violazione art. 317 Cod. Ass.
4. TAR Latina, sez. I, sentenza 2016-06-22, n. 201600424Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 12 d.lgs. 387/2003·
- art. 13.1 lett. j) Allegato d.m. 10 settembre 2010·
- art. 1 l. 348/1992·
- art. 21-quater l. 241/1990·
- art. 21-quinquies l. 241/1990·
- art. 3 l. 241/1990·
- art. 44 d.lgs. 28/2011·
- art. 97 Cost.·
- competenza degli organi amministrativi·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- garanzia fideiussoria·
- misure cautelari inaudita altera parte·
- politica fideiussoria delle pubbliche amministrazioni·
- principio di equipollenza tra fideiussione bancaria e polizza fideiussoria assicurativa·
- principio di legittimo affidamento·
- regolamento delle controversie tra privati e pubbliche amministrazioni·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- sospensione dell'autorizzazione amministrativa·
- sospensione sine die·
- violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi
5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-01-19, n. 201500078Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 79 d.lgs. 163/2006·
- cauzioni e fideiussioni·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- disparità di trattamento·
- documentazione di gara·
- eccesso di potere·
- esclusione dalla gara·
- offerta economicamente più vantaggiosa·
- principi di par condicio e trasparenza·
- principio di segretezza delle offerte·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- procedura di gara·
- ricorso incidentale·
- risarcimento del danno·
- sospensione degli effetti degli atti impugnati·
- valutazione delle offerte tecniche·
- verifica dell'anomalia delle offerte·
- violazione della lex specialis