Articolo 5 del codice delle assicurazioni private

Art. 5. Autorita' di vigilanza1.L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2.L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3.L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4.L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorita' degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
5.L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Nota all'art. 5:
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
Entrata in vigore il 13 ottobre 2005
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