Articolo 83 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 83.

Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516:

1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;

2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni, per le merci e le derrate.

La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicita' commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.

Il verbale d'incanto e' depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si e' proceduto alla vendita.

Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e' consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, e' conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.

Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, e' stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico e' stato eseguito.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942

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