Articolo 113 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Art. 113.
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente puo' proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte puo' ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente puo' proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte puo' ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
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4. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-06-22, n. 201103281Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delle trascrizioni immobiliari·
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- giurisdizione amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- ricorso per esecuzione della sentenza