Articolo 16 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 16.

Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli ((304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza)) salve le disposizioni seguenti.

((36))((39))((46))((49)) --------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 371, comma 2) che la presente modifica "si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. -------------AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. -------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 14 agosto 2020
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