Articolo 16 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 16.

Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942
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