Articolo 16 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Art. 16.
Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti.