Articolo 11 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 11.

Quando la persona giuridica e' dichiarata estinta o quando l'associazione e' sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o piu' commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea, la nomina puo' essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942
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