Articolo 1140 del Codice della navigazione

Art. 1140.
(Falsa rotta).

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena e' aumentata di un terzo.

Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'incendio la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

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