Articolo 953 del Codice della navigazione
Art. 953.
(( (Riconsegna delle cose).))((Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.))
(( (Riconsegna delle cose).))((Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.))
Sentenze • 5
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-08, n. 202101918Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- applicabilità del Codice dei contratti pubblici·
- applicabilità del rito speciale ex art. 119 e 120 cod. proc. amm.·
- art. 11 del d.lgs. n. 18 del 1999·
- art. 3, lett. vv) del d.lgs. n. 50 del 2016·
- concessioni di servizi·
- ente aggiudicatore nel settore dei trasporti·
- giurisdizione amministrativa·
- irricevibilità per tardività del ricorso·
- norme sui contratti pubblici·
- qualificazione delle attività di handling come concessione di servizi·
- regime di liberalizzazione dei servizi aeroportuali·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- responsabilità degli handler nei confronti degli utenti finali·
- servizi di assistenza a terra·
- strutturalità delle attività di handling·
- trasferimento del rischio operativo al concessionario