Articolo 953 del Codice della navigazione

Art. 953.
(( (Riconsegna delle cose).))((Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.))
Entrata in vigore il 14 aprile 2006

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