Articolo 1116 del Codice della navigazione

Art. 1116.
(Abbandono abusivo di comando).

Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.

La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.

Entrata in vigore il 18 aprile 1942

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