Articolo 1116 del Codice della navigazione
Art. 1116.
(Abbandono abusivo di comando).
Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
(Abbandono abusivo di comando).
Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.